(Convenzione - art. 39)
                            Articolo 39. 
        Norma generale relativa all'emendamento dei trattati 
 
  Un trattato puo' essere emendato di comune  intesa  fra  le  parti.
Salvo che nella  misura  in  cui  il  trattato  disponga  altrimenti,
vengono applicate a tale accordo le norme enunciate nella parte II.