(Patto internazionale-art. 39)
                             Articolo 39 
 
  1. Il Comitato elegge il  proprio  ufficio  di  presidenza  per  un
periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 
  2. Il Comitato stabilisce il proprio  regolamento  interno;  questo
deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti: 
    a) il quorum e' di dodici membri; 
    b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei  membri
presenti.