ART. 39.
(Insegnanti  di  libere attivita' complementari, insegnanti nei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline
musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti
nei corsi integrativi degli istituti    magistrali    e   dei   licei
                             artistici)

  Agli  insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti
nei   corsi   sperimentali  di  scuola  media  per  lavoratori,  agli
insegnanti  di  discipline  musicali nei corsi sperimentali di scuola
media  ad  indirizzo  musicale,  di cui al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  agosto  1979,  e  agli  insegnanti dei corsi
integrativi  per  i  diplomati  degli istituti magistrali e dei licei
artistici,  di  cui  alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio
non  di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente
nei  precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti
di  cui sono in possesso e con le medesime modalita' da tali articoli
previste.