ART. 39. (Insegnanti di libere attivita' complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici) Agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalita' da tali articoli previste.