ART. 39. 
(Personale  amministrativo  dei  commissariati  del   Governo   nelle
regioni) 
 
  1. Il personale amministrativo in servizio presso  i  commissariati
del Governo alla data di entrata in vigore della  presente  legge  e'
inquadrato, a domanda,  nel  ruolo  di  cui  all'allegata  tabella  C
secondo i criteri e le modalita' previsti dai comuni  1,  3,  6  e  7
dell'articolo 38. Al predetto  personale  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo. 
  2.  Con  provvedimenti  appositi  saranno  dettate  le   necessarie
disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati  del
Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano. 
  3. Restano ferme le disposizioni  relative  al  ruolo  speciale  ad
esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di  cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29   dicembre   1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975. 
 
          Nota all'art. 39: 
            Il D.P.C.M. 29 dicembre  1974  reca:  Determinazione  del
          contingente del personale da  utilizzare  nell'ufficio  del
          commissario  del  Governo  nella   regione   Friuli-Venezia
          Giulia".