(Norme-art. 39)
                               Art. 39 
            (Autenticazione della sottoscrizione di atti) 
  1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione
della sottoscrizione di atti per  i  quali  il  codice  prevede  tale
formalita' puo' essere  effettuata,  oltre  che  dal  funzionario  di
cancelleria,  dal  notaio,  dal  difensore,  dal   sindaco,   da   un
funzionario  delegato  dal  sindaco,  dal  segretario  comunale,  dal
giudice  conciliatore,  dal  presidente  del  consiglio   dell'ordine
forense o da un consigliere da lui delegato.