Art. 39.
 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del
lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in
partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni
annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal  datore  di  lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di
rimborso  spese,  le  trattenute  a  qualsiasi  titolo effettuate, le
detrazioni  fiscali,  i  dati  relativi  agli  assegni  per il nucleo
familiare,  le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le  somme  erogate  a  titolo  di  premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico
del  lavoro  deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da
cui  risulti,  per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non
retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al
lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai  commi  1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di
tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro
unico  del  lavoro  di  cui  al  comma  1  e'  punita con la sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni  alla  richiesta  degli  organi  di  vigilanza  di  esibire la
documentazione   in   loro  possesso  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  da  250  a  2000  euro.  In  caso  di  recidiva della
violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la
violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli
organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
  8.  Il  primo periodo dell'articolo 23 del (( testo unico di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e'
sostituito  dal  seguente:  «Se  ai  lavori  sono  addette le persone
indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore
di   lavoro,   anche   artigiano,   qualora   non  siano  oggetto  di
comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di lavoro di
cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica
o  a  mezzo  fax,  all'Istituto  assicuratore  nominativamente, prima
dell'inizio   dell'attivita'   lavorativa,   indicando   altresi'  il
trattamento retributivo ove previsto».
  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche:   a)   nell'articolo   2,  e'  abrogato  il  comma  3;  b)
nell'articolo  3,  i  commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro
unico  del  lavoro»;  c)  nell'articolo  10,  i  commi  da 2 a 4 sono
abrogati,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per ciascun
lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere
anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della  qualita'  di  esso»;  d)  nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma  4  sono  abrogate  le  parole  «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
  10.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono ((
abrogati  )) , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
    a)  l'articolo  134 del (( regolamento di cui al )) regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422;
    b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
    c)  gli  articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
    e)  gli  articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
    h)  il  ((  regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n.
608;
      j) il  comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
     k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 )) ;
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
    m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    n)  i  commi  1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione  gli  articoli  14,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche
e integrazioni.
  12.  Alla  lettera  h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma
1, lettera u)» sono soppresse.
 
          Riferimenti normativi:
              - La   legge  5  gennaio  1953,  n.  4  recante  «Norme
          concernenti  l'obbligo  di corrispondere le retribuzioni ai
          lavoratori  a  mezzo  di  prospetti di paga.» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21.
              - Si  riporta  il  testo  del  quarto comma dell'art. 1
          della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento
          della professione di consulente del lavoro.):
              «Le  imprese considerate artigiane ai sensi della legge
          25  luglio  1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 24
          novembre   1981,  n.  689  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale»:
              «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, dal testo unico
          per  la  tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
          dicembre  1933,  n.  1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
          1349, sui servizi di trasporto merci.
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
              Per   le   violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
              L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
              Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
              Con  il  decreto  indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente.».
              - Si  riporta  l'art.  23  del  testo  unico  di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
          1124   recante   «testo   unico   delle   disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali.», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  23.  -  Se  ai  lavori  sono  addette le persone
          indicate dall'art. 4, primo comma, numeri 6) e 7) il datore
          di  lavoro,  anche  artigiano, qualora non siano oggetto di
          comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di
          lavoro  di cui ll'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          deve   denunciarle,  in  via  telematica  o  a  mezzo  fax,
          all'Istituto     assicuratore     nominativamente,    prima
          dell'inizio  dell'attivita'  lavorativa, indicando altresi'
          il   trattamento  retributivo  ove  previsto.  Se  non  sia
          corrisposta   retribuzione   e   non   sia  concordata  una
          retribuzione  convenzionale, si procede a norma dell'ultimo
          comma dell'art. 30.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 18
          dicembre  1973,  n.  877 recante «Nuove norme per la tutela
          del  lavoro  a  domicilio»,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  2.  Non  e'  ammessa  l'esecuzione  di  lavoro a
          domicilio  per  attivita'  le quali comportino l'impiego di
          sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la
          incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
              E'  fatto divieto alle aziende interessate da programmi
          di  ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che
          abbiano  comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro,
          di  affidare  lavoro  a  domicilio per la durata di un anno
          rispettivamente  dall'ultimo provvedimento di licenziamento
          e dalla cessazione delle sospensioni.
               (Abrogato).
              E'  fatto  divieto ai committenti di lavoro a domicilio
          di  valersi  dell'opera  di  mediatori  o  di  intermediari
          comunque  denominati  i quali, unitamente alle persone alle
          quali  hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati,
          a  tutti  gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro
          per  conto  e nell'interesse del quale hanno svolto la loro
          attivita'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 della gia' citata
          legge  n.  877/1973,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 3. - 1.-4. (Abrogati).
                Il  datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di
          fuori  della  propria azienda e' obbligato a trascrivere il
          nominativo  ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
          alla   unita'   produttiva,   nonche'   la   misura   della
          retribuzione nel libro unico del lavoro.
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 della gia'
          citata  legge  n. 877 del 1973, cosi' come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  10.  - 1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il
          libro  unico  del  lavoro deve contenere anche le date e le
          ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del
          lavoro  eseguito, la specificazione della quantita' e della
          qualita' di esso.
              2.-4. (Abrogati).».
              «Art.  13.  -  1.  Il committente lavoro a domicilio il
          quale  contravviene  alla  disposizione  di cui all'art. 2,
          primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  committente lavoro a domicilio che contravviene
          alle  disposizioni  di cui agli articoli 8, 9 e' punito con
          la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
          milioni.
              4.  Il  committente lavoro a domicilio che contravviene
          alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2, secondo comma, e'
          punito    con    la   sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila a lire tre milioni.
              5.  Per le violazioni alla disposizione di cui all'art.
          2,  quarto  comma,  si  applicano  al  committente lavoro a
          domicilio  ed  agli intermediari le sanzioni previste dalle
          norme  vigenti  in materia di collocamento, intermediazione
          ed  interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime
          sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per
          le  violazioni  alla  disposizione di cui all'art. 4, terzo
          comma.
              6. (Abrogato).
              7.  Restano  salve,  in  ogni  caso,  le  sanzioni e le
          penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia
          di  assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle
          lavoratrici  madri  e, in quanto applicabili, di tutela del
          lavoratore.
              8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le
          violazioni  amministrative previste dal presente articolo e
          ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del
          lavoro.».
              - Si  riportano  i testi degli articoli 14, 33, 34, 35,
          36,  37,  38,  39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276 recante «Attuazione delle deleghe in materia
          di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
          febbraio   2003,   n.   30»   e   successive   modifiche  e
          integrazioni:
              «Art.  14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo
          dei  lavoratori  svantaggiati).  -  1.  Al fine di favorire
          l'inserimento  lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
          lavoratori  disabili, i servizi di cui all'art. 6, comma 1,
          della  legge  12  marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
          cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  23
          dicembre  1997,  n.  469, cosi' come modificato dall'art. 6
          della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  stipulano  con  le
          associazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  e  dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          a    livello   nazionale   e   con   le   associazioni   di
          rappresentanza,  assistenza  e  tutela delle cooperative di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  ,  della legge 8
          novembre  1991,  n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della    stessa   legge,   convenzioni   quadro   su   base
          territoriale,  che  devono  essere  validate da parte delle
          regioni,  sentiti  gli organismi di concertazione di cui al
          decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  aventi  ad  oggetto  il
          conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali
          medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
              2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
                a)  le  modalita'  di adesione da parte delle imprese
          interessate;
                b)   i   criteri  di  individuazione  dei  lavoratori
          svantaggiati   da   inserire   al  lavoro  in  cooperativa;
          l'individuazione  dei  disabili sara' curata dai servizi di
          cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
                c)   le   modalita'   di   attestazione   del  valore
          complessivo  del  lavoro  annualmente conferito da ciascuna
          impresa  e  la  correlazione  con  il numero dei lavoratori
          svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
                d)  la determinazione del coefficiente di calcolo del
          valore  unitario delle commesse, ai fini del computo di cui
          al  comma  3, secondo criteri di congruita' con i costi del
          lavoro  derivati  dai  contratti  collettivi  di  categoria
          applicati dalle cooperative sociali;
                e)  la  promozione  e  lo  sviluppo delle commesse di
          lavoro a favore delle cooperative sociali;
                f)   l'eventuale   costituzione,   anche  nell'ambito
          dell'agenzia  sociale  di  cui all'art. 13 di una struttura
          tecnico-operativa  senza  scopo  di  lucro a supporto delle
          attivita' previste dalla convenzione;
                g) i limiti di percentuali massime di copertura della
          quota  d'obbligo  da  realizzare  con  lo  strumento  della
          convenzione.
              3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
          sociali,  realizzato  in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i
          lavoratori    disabili,    che    presentino    particolari
          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo
          lavorativo  ordinario,  in  base alla esclusiva valutazione
          dei  servizi  di  cui  all'art.  6, comma 1, della legge 12
          marzo  1999,  n.  68,  lo stesso si considera utile ai fini
          della  copertura  della quota di riserva, di cui all'art. 3
          della  stessa  legge cui sono tenute le imprese conferenti.
          Il  numero  delle  coperture  per  ciascuna impresa e' dato
          dall'ammontare  annuo delle commesse dalla stessa conferite
          diviso  per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d) ,
          e  nei  limiti  di  percentuali  massime  stabilite  con le
          convenzioni   quadro   di  cui  al  comma  1.  Tali  limiti
          percentuali  non  hanno effetto nei confronti delle imprese
          che  occupano  da  15  a 35 dipendenti. La congruita' della
          computabilita'   dei  lavoratori  inseriti  in  cooperativa
          sociale  sara' verificata dalla Commissione provinciale del
          lavoro.
              4.  L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
          e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
          di  lavoratori  disabili  ai  fini  della  copertura  della
          restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
          dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
              «Art.  33  (Definizione e tipologie). - 1. Il contratto
          di  lavoro  intermittente e' il contratto mediante il quale
          un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
          che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti
          di cui all'art. 34.
              2.  Il  contratto  di  lavoro intermittente puo' essere
          stipulato anche a tempo determinato.».
              «Art.  34  (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
          1.   Il  contratto  di  lavoro  intermittente  puo'  essere
          concluso  per  lo  svolgimento  di prestazioni di carattere
          discontinuo    o   intermittente,   secondo   le   esigenze
          individuate   dai   contratti   collettivi   stipulati   da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
          territoriale  ovvero  per  periodi predeterminati nell'arco
          della  settimana,  del  mese o dell'anno ai sensi dell'art.
          37.
              2.  Il  contratto  di lavoro intermittente puo' in ogni
          caso  essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
          soggetti  con  meno  di  venticinque anni di eta' ovvero da
          lavoratori  con  piu' di quarantacinque anni di eta', anche
          pensionati.
              3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
                a)  per  la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero;
                b)   salva   diversa   disposizione   degli   accordi
          sindacali,  presso  unita'  produttive  nelle  quali si sia
          proceduto,  entro  i  sei  mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi  ai  sensi  degli articoli 4 e 24 della legge 23
          luglio  1991,  n.  223,  che  abbiano riguardato lavoratori
          adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
          di  lavoro  intermittente  ovvero  presso unita' produttive
          nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
          riduzione   dell'orario,  con  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale, che interessino lavoratori adibiti
          alle  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di lavoro
          intermittente;
                c)  da parte delle imprese che non abbiano effettuato
          la  valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni.».
              «Art.  35 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto di
          lavoro  intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
          della prova dei seguenti elementi:
                a)   indicazione   della   durata  e  delle  ipotesi,
          oggettive   o   soggettive,   previste   dall'art.  34  che
          consentono la stipulazione del contratto;
                b)   luogo   e  la  modalita'  della  disponibilita',
          eventualmente  garantita  dal  lavoratore,  e  del relativo
          preavviso  di  chiamata del lavoratore che in ogni caso non
          puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
                c)  il trattamento economico e normativo spettante al
          lavoratore  per  la  prestazione  eseguita  e  la  relativa
          indennita'  di  disponibilita', ove prevista, nei limiti di
          cui al successivo art. 36;
                d)  indicazione  delle  forme e modalita', con cui il
          datore  di  lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione
          della  prestazione  di  lavoro,  nonche' delle modalita' di
          rilevazione della prestazione;
                e)   i  tempi  e  le  modalita'  di  pagamento  della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita';
                f)   le  eventuali  misure  di  sicurezza  specifiche
          necessarie  in  relazione  al  tipo di attivita' dedotta in
          contratto.
              2.  Nell'indicare  gli  elementi  di cui al comma 1, le
          parti   devono   recepire   le  indicazioni  contenute  nei
          contratti collettivi ove previste.
              3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
          collettivi,  il  datore  di  lavoro  e'  altresi'  tenuto a
          informare  con  cadenza annuale le rappresentanze sindacali
          aziendali,  ove  esistenti,  sull'andamento  del ricorso al
          contratto di lavoro intermittente.».
              «Art.  36  (Indennita'  di  disponibilita).  -  1.  Nel
          contratto  di  lavoro  intermittente e' stabilita la misura
          della  indennita'  mensile di disponibilita', divisibile in
          quote  orarie,  corrisposta al lavoratore per i periodi nei
          quali  il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
          datore  di  lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di
          detta  indennita'  e'  stabilita dai contratti collettivi e
          comunque  non  e'  inferiore  alla  misura prevista, ovvero
          aggiornata  periodicamente,  con  decreto  del Ministro del
          lavoro  e  delle politiche sociali, sentite le associazioni
          dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1
          i  contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
          anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia di
          minimale contributivo.
              3.   L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo   di   ogni   istituto  di  legge  o  di  contratto
          collettivo.
              4.  In  caso  di  malattia  o di altro evento che renda
          temporaneamente  impossibile  rispondere  alla chiamata, il
          lavoratore  e' tenuto a informare tempestivamente il datore
          di  lavoro,  specificando  la  durata dell'impedimento. Nel
          periodo   di  temporanea  indisponibilita'  non  matura  il
          diritto alla indennita' di disponibilita'.
              5.  Ove  il  lavoratore non provveda all'adempimento di
          cui  al comma che precede, perde il diritto alla indennita'
          di  disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva
          diversa previsione del contratto individuale.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 5 si
          applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
          contrattualmente  a  rispondere alla chiamata del datore di
          lavoro.   In   tal   caso,  il  rifiuto  ingiustificato  di
          rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del
          contratto,  la  restituzione  della  quota di indennita' di
          disponibilita'     riferita     al    periodo    successivo
          all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento
          del  danno nella misura fissata dai contratti collettivi o,
          in mancanza, dal contratto di lavoro.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione  convenzionale  in  riferimento  alla  quale i
          lavoratori assunti ai sensi dell'art. 33 possono versare la
          differenza  contributiva  per  i  periodi  in  cui  abbiano
          percepito  una  retribuzione  inferiore  rispetto  a quella
          convenzionale  ovvero abbiano usufruito della indennita' di
          disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.».
              «Art.    37    (Lavoro    intermittente   per   periodi
          predeterminati   nell'arco  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno).  -  1.  Nel  caso  di  lavoro intermittente per
          prestazioni  da  rendersi  il  fine  settimana, nonche' nei
          periodi  delle  ferie  estive  o  delle vacanze natalizie e
          pasquali  l'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 36
          e'  corrisposta  al  prestatore  di  lavoro solo in caso di
          effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
              2.   Ulteriori  periodi  predeterminati  possono  esser
          previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni
          dei  datori  e  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale o territoriale.».
              «Art. 38 (Principio di non discriminazione). - 1. Fermi
          restando  i  divieti di discriminazione diretta e indiretta
          previsti   dalla   legislazione   vigente,   il  lavoratore
          intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
          trattamento  economico  e  normativo  complessivamente meno
          favorevole  rispetto  al  lavoratore  di  pari  livello,  a
          parita' di mansioni svolte.
              2.  Il trattamento economico, normativo e previdenziale
          del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione
          della  prestazione  lavorativa  effettivamente eseguita, in
          particolare    per    quanto   riguarda   l'importo   della
          retribuzione  globale  e  delle singole componenti di essa,
          nonche'   delle  ferie  e  dei  trattamenti  per  malattia,
          infortunio  sul lavoro, malattia professionale, maternita',
          congedi parentali.
              3.  Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore
          resta  disponibile a rispondere alla chiamata del datore di
          lavoro  non  e'  titolare  di alcun diritto riconosciuto ai
          lavoratori   subordinati   ne'   matura  alcun  trattamento
          economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita'
          di cui all'art. 36.».
              «Art.  39  (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Il   prestatore   di   lavoro  intermittente  e'  computato
          nell'organico  dell'impresa,  ai fini della applicazione di
          normative  di  legge,  in  proporzione all'orario di lavoro
          effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.».
              «Art.  40  (Sostegno  e  valorizzazione della autonomia
          collettiva).  - 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
          intervenuta,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 1, e dell'art.
          37,  comma  2,  la  determinazione  da  parte del contratto
          collettivo   nazionale   dei  casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente,  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
          sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
          datori  di  lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
          promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
          dell'accordo  entro  i quattro mesi successivi, il Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via
          provvisoria  e  con  proprio  decreto,  tenuto  conto delle
          indicazioni      contenute      nell'eventuale      accordo
          interconfederale  di  cui  all'art.  86,  comma 13, e delle
          prevalenti  posizioni  espresse da ciascuna delle due parti
          interessate,  i  casi  in  cui e' ammissibile il ricorso al
          lavoro  intermittente  ai  sensi  della disposizione di cui
          all'art. 34, comma 1, e dell'art. 37, comma 2.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 55 del
          decreto   legislativo   9   aprile   2008,  n.  81  recante
          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro»,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
                a)  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  800  a  3.000  euro  per la violazione degli
          articoli  18, comma 1, lettere b), e) , g), i), m), n), o),
          p),  34,  comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere
          a), b) e c);
                b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.000  a  5.000  euro  per la violazione degli articoli 18,
          commi  1, lettere d), h) e v), e 2, 26, comma 1, lettera b)
          , 43, comma 1, lettere d) ed e) , 45, comma 1, 46, comma 2;
                c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
          lettera  c)  . Nei casi previsti dal comma 2, si applica la
          pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
                d)  con  l'arresto  da  quattro  a  otto  mesi  o con
          l'ammenda  da  1.500  a  6.000 euro per la violazione degli
          articoli  26, comma 1, e 2, lettere a) e b) , 34, commi 1 e
          2;
                e)  con  l'arresto  da  quattro  a  otto  mesi  o con
          l'ammenda  da  2.000  a  4.000 euro per la violazione degli
          articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
                f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          3.000  a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera a);
                g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
          a  4.500  euro  per  la  violazione  dell'art. 18, comma 1,
          lettera bb);
                h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
          a 10.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
          e 35, comma 2;
                  i)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
          2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
          lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
          giorni;
                l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
          a  3.000  euro  per  la  violazione  dell'art. 18, comma 1,
          lettera  r), con riferimento agli infortuni superiori ad un
          giorno;
                m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
          500  euro  per  ciascun  lavoratore,  in caso di violazione
          dell'art. 26, comma 8;
                n)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          1.000  a  euro  3.000  in  caso di violazione dall'art. 18,
          comma 1, lettera s);
                o)  con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
          500  in  caso  di violazione dall'art. 18, comma 1, lettera
          aa).».