(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
riadattamento fisico e psicologico ed il  ririnserimento  sociale  di
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o
di maltrattamenti; di torture o di ogni altra  forma  di  pene  o  di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto  armato.
Tale  riadattamento  e  tale  riinserimento   devono   svolgersi   in
condizioni tali da favorire la  salute,  il  rispetto  della  propria
persona e la dignita' del fanciullo.