(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore  dodici  mesi  dopo  la
data del  deposito  del  quindicesimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione. 
2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione oppure  vi
aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di
adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la  data
del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di
adesione.