(Convenzione - art. 39)
    


                    Articolo 39
            Prescrizioni tecniche
Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso  di  veicoli  in
circolazione  internazionale  debbono  soddisfare  alle  disposizioni
dell'allegato 5 della  presente  Convenzione.  Essi  debbono  inoltre
essere in buono stato di marcia.