Art. 39 (Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano) 1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono confermati per la loro originaria durata ed estensione. 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, un elenco dei titoli vigenti con i relativi decreti di attribuzione, nonche' delle istruttorie in corso. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale.