Art. 39 
                        Regolamento del fondo 
 
  1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce
le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento,  indica
la  societa'  promotrice,  il  gestore,  se  diverso  dalla  societa'
promotrice, e la banca depositaria,  definisce  la  ripartizione  dei
compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti  tra  tali
soggetti e i partecipanti al fondo. 
  2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
    a) la denominazione e la durata del fondo; 
    b) le modalita' di  partecipazione  al  fondo,  i  termini  e  le
modalita'  dell'emissione  ed  estinzione  dei  certificati  e  della
sottoscrizione e del rimborso delle quote  nonche'  le  modalita'  di
liquidazione del fondo; 
    c) gli organi competenti per la scelta  degli  investimenti  e  i
criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; 
    d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori  in
cui e' possibile investire il patrimonio del fondo; 
    e) i criteri relativi alla  determinazione  dei  proventi  e  dei
risultati  della  gestione  nonche'   le   eventuali   modalita'   di
ripartizione e distribuzione dei medesimi; 
    f) le spese a carico del fondo e quelle a carico  della  societa'
di gestione del risparmio; 
    g) la misura o i  criteri  di  determinazione  delle  provvigioni
spettanti alla societa' di gestione del risparmio  e  degli  oneri  a
carico dei partecipanti; 
    h)  le  modalita'  di  pubblicita'  del  valore  delle  quote  di
partecipazione. 
  3. La Banca d'Italia approva il regolamento  del  fondo  e  le  sue
modificazioni,  valutandone  in  particolare  la  completezza  e   la
compatibilita' con i criteri  generali  determinati  ai  sensi  degli
articoli 36  e  37.  Il  regolamento  si  intende  approvato  quando,
trascorsi quattro mesi dalla presentazione,  la  Banca  d'Italia  non
abbia adottato un provvedimento di diniego.