Art. 39 
                 Accesso ai corsi delle universita' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) 
 
  1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio e'  assicurata  la  parita'  di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,  nei  limiti  e
con le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. Le universita', nella loro autonomia e  nei  limiti  delle  loro
disponibilita'   finanziarie,   assumono    iniziative    volte    al
conseguimento degli obiettivi  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre  1990,  n.
341, tenendo conto  degli  orientamenti  comunitari  in  materia,  in
particolare  riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di   studenti
universitari stranieri, stipulando apposite  intese  con  gli  atenei
stranieri  per  la  mobilita'   studentesca,   nonche'   organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: 
   a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per  il  conseguimento
del visto di ingresso e del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio  anche  con  riferimento  alle  modalita'  di  prestazione  di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello  Stato  in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi  sufficienti  di
sostentamento da parte dello studente straniero; 
   b) la rinnovabilita' del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio e l'esercizio in  vigenza  di  esso  di  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; 
   c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli  studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al  primo,  in
coordinamento con la concessione  delle  provvidenze  previste  dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio  universitario  e
senza obbligo di reciprocita'; 
   d) i criteri per la valutazione della condizione  economica  dello
straniero ai fini dell'uniformita'  di  trattamento  in  ordine  alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); 
   e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli  stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; 
   f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 
  4. In  base  alle  norme  previste  dal  presente  articolo  e  dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle universita',  e'  disciplinato  annualmente,  con  decreto  del
Ministro  degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  il
Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e  dei
permessi di  soggiorno  per  l'accesso  all'istruzione  universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del  decreto
e' trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia  che  si  esprimono   entro   i
successivi trenta giorni. 
  5. E'  comunque  consentito  l'accesso  ai  corsi  universitari,  a
parita' di condizioni  con  gli  studenti  italiani,  agli  stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di  soggiorno  per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi  familiari,  per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,  ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti in  possesso  di  titolo  di
studio superiore conseguito in Italia o,  se  conseguito  all'estero,
equipollente. 
 
Nota all'art. 39:
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre
          1990,   n.     341  (Riforma  degli  ordinamenti  didattici
          universitari):
            "Art.  1  (Titoli  universitari).  -  1.  Le  universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
             a) diploma universitario (DU);
             b) diploma di laurea (DL);
             c) diploma di specializzazione (DS);
             d) dottorato di ricerca (DR)".