Art. 39 Congresso nazionale forense 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. 2. Il congresso nazionale forense e' la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.