Art. 39 
 
 
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale.