(Regolamento-art. 39)
                             Articolo 39 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Per la violazione  delle  disposizioni  contenute  dal  presente
regolamento  si  applicano   le   previsioni   dell'articolo   29   e
dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  e  successive
modifiche. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  16  della  stessa  legge  i  proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma
sono imputati  al  bilancio  del  soggetto  gestore  e  destinati  al
finanziamento delle  attivita'  di  gestione,  coerentemente  con  le
finalita' istituzionali della riserva naturale statale.