Articolo 39 Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute dal presente regolamento si applicano le previsioni dell'articolo 29 e dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 2. Ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali della riserva naturale statale.