(( Art. 39-bis 
 
 
          Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti 
 
  1.  La  lettera  tt)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente: 
  «tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema  di
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  che  usa,  in  alternativa,
almeno: 
  a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
  b) il 50 per cento di calore di scarto; 
  c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
  d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti». ))