Art. 39 
 
 
               Disposizioni di attuazione e relazioni 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi  4  e  5,  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   234,   alla
determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle
domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzazione  di  animali  di  cui
all'articolo 20, per l'esame  delle  domande  di  autorizzazione,  di
modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e  33,
nonche' per l'attivita' di cui all'articolo 32. 
  2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle  tariffe  spettanti
al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del  Ministero  della  salute  ai  fini  della
copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui agli articoli
20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del  decreto  di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto
del Ministro del 19 luglio 1993. 
  3. Il Ministero raccoglie  e  pubblica,  con  cadenza  annuale,  le
informazioni statistiche  sull'uso  degli  animali  nelle  procedure,
comprese le informazioni sull'effettiva gravita'  delle  procedure  e
sull'origine e sulle specie di primati  non  umani  utilizzati  nelle
procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo  di  ogni
anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). 
  4. I dati di cui al comma  3  sono  trasmessi  dal  Ministero  alla
Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e  successivamente  con
cadenza annuale. Con  cadenza  annuale  sono  trasmesse  altresi'  le
informazioni  particolareggiate  sulle  deroghe  concesse  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2. 
  5. Non  devono  essere  pubblicate  le  informazioni  pervenute  in
applicazione del presente decreto  quando  afferiscono  ad  interessi
commerciali, industriali, nonche'  alla  riservatezza  delle  persone
fisiche e giuridiche. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 30, commi  4  e  5,  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, recita: 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge europea). - 1.-3. (Omissis). 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
              - Per il decreto del Ministro della sanita'  19  luglio
          1993, si veda nelle note alle premesse.