Art. 39 Trattazione delle informazioni classificate RISERVATO mediante sistemi informatici nel settore industriale 1. Per la trattazione delle informazioni classificate RISERVATO mediante sistemi informatici, l'operatore economico osserva le regole di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2 del presente regolamento. L'operatore economico trasmette all'UCSe e all'amministrazione appaltante o all'impresa committente un'autocertificazione attestante la disponibilita' di, una postazione informatica non connessa a reti fisse o mobili, ovvero con le caratteristiche stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento, da utilizzare per la specifica procedura di affidamento o esecuzione contrattuale. 2. Ai fini dell'esecuzione del contratto il legale rappresentante - o altro soggetto, socio o dipendente dell'operatore economico, designato dal legale rappresentante - assume la funzione di "amministratore di sistema". 3. L'amministratore di sistema assicura l'attuazione delle regole di sicurezza di cui al comma 1 ed e' responsabile degli aspetti tecnici di sicurezza del sistema destinato a trattare informazioni classificate RISERVATO.