Art. 39 
 
        Trattazione delle informazioni classificate RISERVATO 
        mediante sistemi informatici nel settore industriale 
 
  1. Per la trattazione  delle  informazioni  classificate  RISERVATO
mediante sistemi informatici, l'operatore economico osserva le regole
di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2  del  presente  regolamento.
L'operatore  economico  trasmette  all'UCSe   e   all'amministrazione
appaltante o all'impresa committente un'autocertificazione attestante
la disponibilita' di, una postazione informatica non connessa a  reti
fisse  o  mobili,  ovvero  con  le  caratteristiche  stabilite  nelle
disposizioni applicative del presente regolamento, da utilizzare  per
la specifica procedura di affidamento o esecuzione contrattuale. 
  2. Ai fini dell'esecuzione del contratto il legale rappresentante -
o  altro  soggetto,  socio  o  dipendente  dell'operatore  economico,
designato  dal  legale  rappresentante  -  assume  la   funzione   di
"amministratore di sistema". 
  3. L'amministratore di sistema assicura l'attuazione  delle  regole
di sicurezza di cui al comma  1  ed  e'  responsabile  degli  aspetti
tecnici di sicurezza del sistema destinato  a  trattare  informazioni
classificate RISERVATO.