Art. 39 
 
 
                        Misure di risoluzione 
 
  1. Sono misure di risoluzione: 
  a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; 
  b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; 
  c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa'  veicolo
per la gestione delle attivita'; 
  d) il bail-in. 
  2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa'  veicolo
per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una
delle altre misure indicate nel comma 1.