Art. 39 
 
                         Decadenza e tutele 
 
  1. Nel caso  in  cui  il  lavoratore  chieda  la  costituzione  del
rapporto di lavoro con l'utilizzatore,  ai  sensi  dell'articolo  38,
comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo  6  della
legge n. 604 del 1966, e  il  termine  di  cui  al  primo  comma  del
predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha  cessato
di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore. 
  2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore  del
lavoratore, stabilendo  un'indennita'  onnicomprensiva  nella  misura
compresa tra  un  minimo  di  2,5  e  un  massimo  di  12  mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  ai  criteri  indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La  predetta  indennita'
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese  le
conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo  compreso
tra la data in cui il lavoratore ha cessato di  svolgere  la  propria
attivita' presso l'utilizzatore  e  la  pronuncia  con  la  quale  il
giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per il testo dell'articolo 6 della  citata  legge  n.
          604 del 1966, si veda nelle note all'art. 28. 
              - Per il testo dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
          604 del 1966, si veda nelle note all'art. 28.