Art. 39 Principi generali degli accordi transfrontalieri 1. Le disposizioni contenute negli accordi transfrontalieri non devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie ne' una limitazione della liberta' delle imprese ferroviarie di effettuare servizi transfrontalieri. 2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica alla Commissione gli accordi transfrontalieri nuovi o riveduti dopo il 16 giugno 2013 prima della loro conclusione. La Commissione decide sulla conformita' di tali accordi al diritto europeo. 3. Fatta salva la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, in conformita' al diritto dell'Unione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati, denunciare convenzioni in essere e di concludere accordi transfrontalieri nuovi o riveduti con i paesi terzi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare in qualita' di osservatore. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tiene conto delle comunicazioni della Commissione nel caso in cui il negoziato potrebbe compromettere gli obiettivi di negoziati in corso tra l'Unione e i paesi terzi interessati o portare a un accordo incompatibile con il diritto dell'Unione. 4. Nei casi di incompatibilita' dell'accordo o di impossibilita' ad effettuare il negoziato di cui ai comma 2 e 3, entro un mese dalla decisione della Commissione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvia la necessaria procedura di denuncia, o di risoluzione, dell'accordo. 5. In tutti gli altri casi, qualora entro un anno dall'avvio del negoziato non si fosse trovato un possibile accordo, con la delegazione dell'altro Stato membro o Paese terzo, per la risoluzione delle difformita' rispetto al diritto europeo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale avvia la necessaria procedura di denuncia dell'accordo.