Art. 39 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26,  27  e  28  si
applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e
28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a  4,  e
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui  all'articolo  28
si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.