Art. 39 
 
 
                (Attivita' di committenza ausiliarie) 
 
  1. Le attivita' di committenza ausiliarie di  cui  all'articolo  3,
comma  1,  lettera  m),  possono  essere  affidate  a   centrali   di
committenza di cui all'articolo 38. 
  2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le  stazioni  appaltanti
possono ricorrere, per lo svolgimento di attivita' delle  committenza
ausiliarie, ad esclusione delle  attivita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera m), punto 4, a  prestatori  di  servizi  individuati
mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.