Art. 39 
 
Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012,  n.  4,  recante
  misure per il riassetto della  normativa  in  materia  di  pesca  e
  acquacoltura 
 
  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 7 (Contravvenzioni). - 1. Al  fine  di  tutelare  le  risorse
biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le  acque
marine, nonche' di  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: 
    a)  pescare,  detenere,  trasbordare,  sbarcare,  trasportare   e
commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; 
    b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche
atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri
organismi acquatici; 
    c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con  le  modalita'
di cui alla lettera b); 
    d) pescare in acque sottoposte alla sovranita'  di  altri  Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi
internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate
dagli Stati interessati.  Allo  stesso  divieto  sono  sottoposte  le
unita'  non  battenti  bandiera  italiana  che  pescano  nelle  acque
sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana; 
    e) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di
un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione; 
    f)  sottrarre  od  asportare  gli  organismi  acquatici   oggetto
dell'altrui  attivita'  di  pesca,  esercitata  mediante  attrezzi  o
strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con  azione
diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando  la  pesca  con
violazione delle  distanze  di  rispetto  stabilite  dalla  normativa
vigente; 
    g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si  trovano
in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti
di pesca e di acquacoltura e comunque detenere,  trasportare  e  fare
commercio dei detti organismi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la  pesca
scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate  ai
sensi delle normative internazionale, europea  e  nazionale  vigenti.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti
di tale tipo di pesca ed e'  consentito  detenere  e  trasportare  le
specie pescate per soli fini scientifici. 
  Art. 8 (Pene principali per  le  contravvenzioni).  -  1.  Chiunque
viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a),  b),  c),
d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro  a
12.000 euro. 
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno  o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 
  Art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1.  La  condanna
per  le  contravvenzioni  previste  e  punite  dal  presente  decreto
comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: 
    a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli
aventi diritto nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  7,  comma  1,
lettere f) e g); 
    b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato; 
    c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei
casi contemplati dall'articolo 7, comma  1,  lettere  b),  f)  e  g),
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; 
    d) la sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque  a  dieci
giorni,  in  caso  di  commercializzazione  o   somministrazione   di
esemplari di specie ittiche di cui e' vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, in violazione della normativa vigente. 
  2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d)
ed e), abbiano ad oggetto le  specie  ittiche  tonno  rosso  (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias  gladius),  e'  sempre  disposta  nei
confronti del titolare dell'impresa di  pesca  la  sospensione  della
licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso  di
recidiva, la revoca della medesima licenza. 
  3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere
a), d) ed e), siano commesse mediante  l'impiego  di  un'imbarcazione
non espressamente autorizzata  all'esercizio  della  pesca  marittima
professionale, e' sempre disposta nei confronti dei  trasgressori  la
sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei  pescatori
da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta  giorni
a tre mesi. 
  Art. 10 (Illeciti amministrativi). - 1.  Al  fine  di  tutelare  le
risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di  vita  sono
le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare  ed  eliminare  la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto  divieto
di: 
    a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei  registri  di  cui
all'articolo 146  del  codice  della  navigazione,  senza  essere  in
possesso di  una  licenza  di  pesca  in  corso  di  validita'  o  di
un'autorizzazione in corso di validita'; 
    b) pescare in zone e tempi  vietati  dalle  normative  europea  e
nazionale vigenti; 
    c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in
zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti; 
    d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca  e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; 
    e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalle normative europea e nazionale vigenti; 
    f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle  normative
europea e nazionale vigenti; 
    g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito; 
    h) pescare con  attrezzi  o  strumenti  vietati  dalle  normative
europea  e  nazionale  o  non  espressamente  permessi,  o  collocare
apparecchi fissi o mobili  ai  fini  di  pesca  senza  la  necessaria
autorizzazione o in difformita' da questa; 
    i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca; 
    l) manomettere,  sostituire,  alterare  o  modificare  l'apparato
motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i
limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; 
    m) navigare con  un  dispositivo  di  localizzazione  satellitare
manomesso,    alterato    o    modificato,    nonche'    interrompere
volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine  soggette
a  misure  di  restrizione  dell'attivita'  di  pesca,  con  rotte  o
velocita' difformi da quelle espressamente disposte  dalle  normative
europea  e  nazionale,  accertate  con  i  previsti  dispositivi   di
localizzazione satellitare; 
    n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identita' o
i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca,  ovvero,  dove
previsto, degli attrezzi da pesca; 
    o) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative
europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi
i  dati  da  trasmettere  attraverso  il  sistema  di  controllo  dei
pescherecci via satellite; 
    p) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative
europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie
appartenenti a stock oggetto di piani  pluriennali  o  pescate  fuori
dalle acque mediterranee; 
    q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a  operazioni
di pesca congiunte  con  pescherecci  sorpresi  ad  esercitare  pesca
illegale, non dichiarata e  non  regolamentata  (INN)  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29  settembre  2008,
in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle  navi
INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione  regionale  per
la pesca, o effettuare prestazione di  assistenza  o  rifornimento  a
tali navi; 
    r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e  quindi  da
considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente; 
    s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi
a un'indagine posta in essere  dagli  ispettori  della  pesca,  dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori,
nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  normative
europea e nazionale vigenti; 
    t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori  della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  delle
normative europea e nazionale vigenti; 
    u) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative
europea e nazionale relative a specie  appartenenti  a  stock  ittici
oggetto di  piani  pluriennali,  fatto  salvo  quanto  previsto  alla
lettera p); 
    v)  commercializzare  il  prodotto  della  pesca  proveniente  da
attivita' di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta  salva  l'applicazione  delle
norme in materia di alienazione dei beni confiscati  da  parte  delle
Autorita' competenti; 
    z) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative
europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   etichettatura   e
tracciabilita'  nonche'   gli   obblighi   relativi   alle   corrette
informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le  partite
di prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  ogni  fase  della
produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura
o raccolta alla vendita al dettaglio; 
    aa) violare le prescrizioni delle normative europea  e  nazionale
vigenti in materia di obbligo di sbarco. 
  2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco  ai
sensi delle normative europee e nazionali vigenti, e'  fatto  divieto
di: 
    a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche
di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la
conservazione, in violazione della normativa vigente; 
    b) trasportare, commercializzare  e  somministrare  esemplari  di
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di  riferimento
per la conservazione, in violazione della normativa vigente. 
  3. In caso di cattura, accidentale  o  accessoria,  di  specie  non
soggette all'obbligo di sbarco,  la  cui  taglia  e'  inferiore  alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, e'  fatto  divieto
di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui  al  presente
comma devono essere rigettate in mare. 
  4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette
all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia  minima
di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne
e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto. 
  5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di  cui
al comma 4, restano salvi gli obblighi  relativi  alla  comunicazione
preventiva alla competente  Autorita'  marittima  secondo  modalita',
termini e procedure stabiliti con  successivo  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e
4 non riguardano la pesca scientifica,  nonche'  le  altre  attivita'
espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea  e
nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta
vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale
tipo di pesca ed e'  consentito  detenere  e  trasportare  le  specie
pescate per soli fini scientifici. 
  7. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  lettera  z),  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.
1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e
a quelli ad essa destinati. 
  Art. 11 (Sanzioni amministrative principali). -  1.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo
10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  n),
p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di  cui
al comma 5 del medesimo articolo,  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  12.000  euro.  I
predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  violazioni  dei
divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d),  e),
f), g), h), p), q), u) e v), abbiano  a  oggetto  le  specie  ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). 
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto  costituisca
reato, chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  10,  comma  1,
lettera aa), e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
  3. Chiunque viola il  divieto  posto  dall'articolo  10,  comma  1,
lettera o), e' soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto
posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e
6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria
compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro
e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore  alla  taglia
minima di riferimento  per  la  conservazione  sono  il  tonno  rosso
(Thunnus  thynnus)  o  il  pesce  spada  (Xiphias  gladius),  e  alla
sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci  giorni,  da
applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: 
    a) fino a 5 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria
compresa tra 1.000  euro  e  3.000  euro.  I  predetti  importi  sono
raddoppiati nel caso in cui le specie  ittiche  di  taglia  inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno
rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius); 
    b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione  amministrativa
pecuniaria compresa tra  2.500  euro  e  15.000  euro  e  sospensione
dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi.  I  predetti
importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono
il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius); 
    c)  oltre  50  kg  e  fino  a  150  kg   di   pescato:   sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro  e  36.000  euro  e
sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi.  I
predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  specie  ittiche
di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la
conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce  spada
(Xiphias gladius); 
    d) oltre 150 kg di pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria
compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e  sospensione  dell'esercizio
commerciale per dieci giorni  lavorativi.  I  predetti  importi  sono
raddoppiati nel caso in cui le specie  ittiche  di  taglia  inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno
rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius). 
  6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al  comma  5,
al peso del prodotto ittico deve essere  applicata  una  riduzione  a
favore del trasgressore pari al  10  per  cento  del  peso  rilevato.
Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere
oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e' possibile tener conto  di
ulteriori percentuali di  riduzione  collegate  all'incertezza  della
misura dello strumento, che  sono  gia'  comprese  nella  percentuale
sopra indicata. 
  7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,
non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o  accidentale  di
esemplari di  specie  di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di
riferimento per la conservazione e'  stata  realizzata  con  attrezzi
conformi  alle  normative  europea  e  nazionale,  autorizzati  dalla
licenza di pesca. 
  8.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000  euro  chiunque  esercita  la  pesca
marittima senza la preventiva iscrizione nel registro  dei  pescatori
marittimi. 
  9.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il  divieto  di
cui all'articolo 6, comma 3. 
  10.  E'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: 
    a) viola le norme  vigenti  relative  all'esercizio  della  pesca
sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati
nel caso in cui la violazione abbia  ad  oggetto  le  specie  ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius); 
    b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare  a  persona
minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo  o  altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne
faccia uso. 
  11. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le
catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in
cui il quantitativo  totale  di  prodotto  della  pesca,  raccolto  o
catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore  sportivo,
ricreativo e  subacqueo  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro  e  50.000  euro,  da
applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: 
    a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione  amministrativa
pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro; 
    b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; 
    c) oltre 50 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria
compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. 
  12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui
le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le  specie  ittiche
tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias  gladius).  Ai
fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni
del comma 6. 
  13. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente,  agli
esercizi commerciali  che  acquistano  pescato  in  violazione  delle
disposizioni  dei  commi  10  e  11  si  applica  la  sanzione  della
sospensione dell'esercizio  commerciale  da  cinque  a  dieci  giorni
lavorativi. 
  14. L'armatore e' solidalmente e  civilmente  responsabile  con  il
comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima. 
  Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5,  8,  9,  10,
lettera a), e 11,  consegue  l'irrogazione  delle  seguenti  sanzioni
amministrative accessorie: 
    a) la confisca del pescato. Fatte  salve  le  previsioni  di  cui
all'articolo 15 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia  inferiore  alla  taglia
minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative
europea e nazionale; 
    b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea  e
nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati  o
non conformi  alla  normativa  vigente  sono  distrutti  e  le  spese
relative  alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del
contravventore; 
    c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui  sono  stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma  1,
lettera h). 
  2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma  1,  lettere
h) ed i), siano commesse con  reti  da  posta  derivante,  e'  sempre
disposta nei confronti del  titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale
obbligato in solido, la sospensione della licenza  di  pesca  per  un
periodo da tre mesi a sei mesi e, in  caso  di  recidiva,  la  revoca
della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di
ingiunzione. 
  3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1,  lettere
b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad  oggetto
le specie  ittiche  tonno  rosso  (Thunnus  thynnus)  e  pesce  spada
(Xiphias gladius), e' sempre  disposta  nei  confronti  del  titolare
dell'impresa di pesca, quale  obbligato  in  solido,  la  sospensione
della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei  mesi  e,  in
caso di recidiva, la revoca della  medesima  licenza  anche  ove  non
venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 
  4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1,  lettere
a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante
l'impiego  di  una   imbarcazione   non   espressamente   autorizzata
all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta
nei confronti dei trasgressori  la  sospensione  del  certificato  di
iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni  e,
in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga
emessa l'ordinanza di ingiunzione. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali  sono  individuati  modalita',  termini  e  procedure   per
l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»; 
    b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). -
1. E' istituito il sistema di  punti  per  infrazioni  gravi  di  cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,  del
20 novembre 2009, ed agli articoli 125  e  seguenti  del  regolamento
(UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. 
  2.  Costituiscono  infrazioni  gravi  le  contravvenzioni  di   cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettere  a)  e  e),   e   gli   illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a),  b),  d),
g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4. 
  3.  La  commissione  di  un'infrazione  grave  da'   sempre   luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza  di  pesca,  come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali  sono  individuati  modalita',  termini  e  procedure   per
l'applicazione del sistema di punti  di  cui  al  presente  articolo,
ferma restando la competenza della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca. 
  5. Il sistema di  punti  per  infrazioni  gravi  si  applica  anche
all'autorizzazione   per   l'esercizio    della    pesca    subacquea
professionale, secondo modalita', termini e procedure da  individuare
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»; 
    c) l'allegato  I  e'  sostituito  dall'allegato  I  annesso  alla
presente legge. 
  2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla
con quella europea, nonche' per evitare disparita' di trattamento tra
gli  operatori  dei  diversi  Stati   membri   dell'Unione   europea,
all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, le parole: «vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm
2,5» sono soppresse. 
  3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi
1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
          (Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di
          pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96), modificato dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  2012,  n.
          26. 
              - Si riporta il testo dell'art. 146  del  codice  della
          navigazione: 
              «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
          Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
          uffici  di  compartimento  marittimo,  sedi  di   direzione
          marittima. Le matricole tenute dai compartimenti  marittimi
          che non siano sede di direzione  marittima  e  dagli  altri
          uffici  sono  accentrate  presso  le  direzioni   marittime
          sovraordinate ad eccezione dei compartimenti  marittimi  di
          Mazara del Vallo e Salerno, per i quali  le  matricole  dei
          pescherecci sono tenute  presso  i  medesimi  compartimenti
          marittimi. 
              Le navi minori  e  i  galleggianti  sono  iscritti  nei
          registri  tenuti  dagli  uffici  di  compartimento   e   di
          circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. 
              Per le navi e i galleggianti addetti  alla  navigazione
          interna i registri sono tenuti dagli ispettori di  porto  e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». 
              - Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del
          Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un  regime
          comunitario per  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la
          pesca illegale, non dichiarata  e  non  regolamentata,  che
          modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.  1936/2001
          e (CE) n. 601/2004 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
          1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 29 ottobre 2008, n. L 286. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del regolamento (CE)
          n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006,  relativo
          alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
          delle risorse della pesca nel mar  Mediterraneo  e  recante
          modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che  abroga  il
          regolamento (CE)  n.  1626/94,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. L 409: 
              «Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). -  1.  In
          deroga all'art. 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto
          taglia  possono  essere  catturati,  conservati  a   bordo,
          trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati,  venduti,
          esposti o messi in vendita vivi  a  fini  di  ripopolamento
          diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida  dello
          Stato membro in cui si svolgono tali attivita'. 
              2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura  di
          organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo  1
          avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali  misure
          di gestione unionali applicabili alla specie in questione. 
              3. Gli organismi catturati ai fini di cui al  paragrafo
          1   devono   essere   rigettati   in   mare   o   destinati
          all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati,
          essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi
          in vendita a condizione che soddisfino i requisiti  di  cui
          all'art. 15. 
              4. Sono  vietati  l'introduzione,  il  trapianto  e  il
          ripopolamento diretto con specie non  autoctone,  salvo  se
          tali operazioni sono svolte in  conformita'  dell'art.  22,
          lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.». 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2013,
          relativo alla politica comune della pesca, che  modifica  i
          regolamenti (CE) n.  1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)  n.  2371/2002  e
          (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la  decisione
          2004/585/CE del Consiglio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2013, n. L 354. 
              - Si riporta il testo dell'art. 92 del regolamento (CE)
          n. 1224/2009 del  Consiglio,  del  20  novembre  2009,  che
          istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
          il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
          che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  847/96,  (CE)   n.
          2371/2002, (CE) n. 811/2004,  (CE)  n.  768/2005,  (CE)  n.
          2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)  n.  388/2006,  (CE)  n.
          509/2007, (CE) n. 676/2007,  (CE)  n.  1098/2007,  (CE)  n.
          1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e  che  abroga  i  regolamenti
          (CEE) n. 2847/93, (CE) n.  1627/94  e  (CE)  n.  1966/2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  22
          dicembre 2009, n. L 343: 
              «Art. 92 (Sistema di punti per infrazioni gravi). -  1.
          Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di  cui
          all'art. 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco  di
          cui all'art. 90, paragrafo  1,  lettera  c),  del  presente
          regolamento, un sistema  di  punti  in  base  al  quale  al
          titolare della licenza di pesca  e'  assegnato  un  congruo
          numero di punti a seguito di infrazioni  alle  norme  della
          politica comune della pesca. 
              2. Se una  persona  fisica  ha  commesso  un'infrazione
          grave o una persona giuridica e' dichiarata responsabile di
          un'infrazione grave alle norme della politica comune  della
          pesca, al titolare della licenza di pesca e'  assegnato  un
          numero adeguato di punti di penalita'.  I  punti  assegnati
          sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della  licenza
          di pesca per il peschereccio in  questione  qualora  questo
          sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprieta'  dopo  la
          data dell'infrazione. Il titolare della  licenza  di  pesca
          puo' presentare ricorso in conformita'  della  legislazione
          nazionale. 
              3. Se il numero totale di punti e' pari o  superiore  a
          un   determinato   numero,   la   licenza   di   pesca   e'
          automaticamente sospesa per un periodo minimo di due  mesi.
          Tale periodo e' fissato a quattro mesi  se  la  licenza  di
          pesca e' sospesa una seconda  volta,  a  otto  mesi  se  la
          licenza di pesca e' sospesa una terza volta e a  un  annose
          la licenza di pesca e' sospesa una quarta volta  a  seguito
          dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare.
          Se detto numero di  punti  e'  assegnato  al  titolare  una
          quinta volta, la licenza di  pesca  e'  revocata  a  titolo
          definitivo. 
              4. Se il titolare di una licenza di pesca non  commette
          una  nuova  infrazione  grave  nei  tre   anni   successivi
          all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti  sulla
          licenza di pesca sono annullati. 
              5. Le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119. 
              6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema  di
          punti in base al quale al comandante di una nave che  abbia
          gravemente violato le norme  della  politica  comune  della
          pesca e' assegnato il numero adeguato di punti.». 
              - Il testo  del  regolamento  (UE)  n.  404/2011  della
          Commissione,  dell'8  aprile  2011,  recante  modalita'  di
          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1224/2009   del
          Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
          per garantire il rispetto delle norme della politica comune
          della  pesca,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 30 aprile 2011, n. L 112. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  89  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2  ottobre  1968,  n.   1639
          (Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,
          n. 963, concernente la disciplina della  pesca  marittima),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
          supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 89 (Dimensione minima dei molluschi  bivalvi).  -
          Si  considerano  molluschi  bivalvi  (Lamellibranchi)  allo
          stadio giovanile  gli  esemplari  inferiori  alle  seguenti
          dimensioni: 
              ostrica (Ostea sp.) - cm. 6; 
              mitilo (Mitilus sp.) - cm. 5; 
              tartufo di mare (Venus verrucosa) - cm. 2,5; 
              cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp) - cm. 6; 
              datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) - cm. 5». 
              - Si riporta il testo degli articoli 100 e 101, commi 1
          e 3, del decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge  25  giugno
          1999, n.  205),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario: 
              «Art. 100 (Applicabilita' delle sanzioni amministrative
          alle  violazioni   anteriormente   commesse).   -   1.   Le
          disposizioni   del   presente   decreto   legislativo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del decreto  stesso,  sempre
          che il procedimento  penale  non  sia  stato  definito  con
          sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
              2. A tali violazioni non  si  applicano,  tuttavia,  le
          sanzioni amministrative accessorie introdotte dal  presente
          decreto legislativo,  salvo  che  le  stesse  sostituiscano
          corrispondenti pene accessorie. 
              Art.   101   (Procedimenti   definiti   con    sentenza
          irrevocabile).  -  1.  Se  i  procedimenti  penali  per  le
          violazioni depenalizzate dal presente  decreto  legislativo
          sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
          sentenza di condanna o  decreto  irrevocabili,  il  giudice
          dell'esecuzione revoca la  sentenza  o  il  decreto,  salvo
          quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che  il  fatto
          non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato  e  adotta   i
          provvedimenti  conseguenti.  Il   giudice   dell'esecuzione
          provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
          comma 4, del codice di procedura penale. 
              2. (Omissis). 
              3.  Restano  salve  la   confisca   nonche'   le   pene
          accessorie, nei casi in cui queste ultime sono  applicabili
          alle     violazioni     depenalizzate     come     sanzioni
          amministrative.».