Art. 39 
 
                      Modifiche all'articolo 48 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  2. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1  le  parole:  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  DigitPA»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con le regole tecniche  adottate  ai  sensi  dell'articolo
71»; 
    b) al comma 3 le parole: «al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71». 
 
          Note all'art. 39: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 48 (Posta elettronica certificata) 
              1. La  trasmissione  telematica  di  comunicazioni  che
          necessitano di una ricevuta di invio e di una  ricevuta  di
          consegna avviene mediante la posta elettronica  certificata
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          febbraio  2005,  n.  68,   o   mediante   altre   soluzioni
          tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai
          sensi dell'articolo 71. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono
          opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, ed alle relative regole  tecniche,  ovvero  conformi
          alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.»