Art. 39 Mantenimento della continuita' operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale 1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessita' e urgenza di garantire senza soluzione di continuita' la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4. 2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalita' vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.