Art. 39 Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici;»; b) all'articolo 3: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 2) al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; c) all'articolo 4: 1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti» e le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «scuola secondaria di secondo grado»; e) all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice sovrintendente tecnico; b) sovrintendente tecnico; c) sovrintendente capo tecnico.»; g) all'articolo 10: 1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 2) al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; h) all'articolo 11: 1) al comma 1, alinea, le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 3) alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»; 4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole: «vice revisore» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendente»; i) all'articolo 12: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 2) al comma 4 le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; l) all'articolo 13: 1) alla rubrica la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»; 2) al comma 1: 2.1. la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»; 2.2. le parole «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»; 2.3. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; m) all'articolo 14: 1) alla rubrica le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 2) al comma 1: 2.1. le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 2.2. le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»; 2.3. la parola: «revisori» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendenti»; 2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni; n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - 1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo degli ispettori biologi; b) ruolo degli ispettori informatici. 2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: a) vice ispettore tecnico; b) ispettore tecnico; c) ispettore capo tecnico; d) ispettore superiore tecnico; e) sostituto direttore tecnico.»; o) all'articolo 16: 1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»; 2) al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica di sostituto direttore tecnico»; 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»; q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore»; r) all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; s) all'articolo 20: 1) alla rubrica la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore»; 2) al comma 1: 2.1. la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»; 2.2. le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; t) all'articolo 21: 1) alla rubrica le parole: «perito capo» e' sostituita dalla seguente: «ispettore capo»; 2) al comma 1: 2.1. le parole «perito capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»; 2.2. la parola «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»; u) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.»; v) dopo l'art. 22 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.»; z) l'articolo 23 e' abrogato; aa) all'articolo 24: 1) la lettera a) del comma 2 e' abrogata; 2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla frequenza del corso di formazione»; 3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore.»; bb) all'articolo 27: 1) ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in prova» sono sostituite dalle seguenti: «direttori tecnici»; 2) al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»; 3) al comma 3 le parole: «vice direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico capo»; cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati; dd) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»; ee) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; ff) all'articolo 32: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»; 2) al comma 3 le parole: «ruolo degli operatori » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti ed assistenti»; 3) al comma 4: 3.1. le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 3.2. le parole: «ruolo del perito» sono sostituite dalle seguenti «ruolo degli ispettori»; gg) all'articolo 34: 1) al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;. 4) al comma 6: 4.1. le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei direttori tecnici»; 4.2. le parole: «per il ruolo direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della carriera dei funzionari»; 4.3. dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146» sono aggiunte le seguenti: «previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto».
Note all'art. 39: - Si riportano gli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85), come modificati dal presente decreto: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruoli degli ispettori tecnici; d) ruoli dei direttori tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I. 2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.". "Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) agente tecnico; b) agente scelto tecnico; c) assistente tecnico; d) assistente capo tecnico.". "Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti tecnici.". "Art. 8 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.". "Art. 10 (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 11 (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice sovrintendenti tecnici in prova. 2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 3. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice sovrintendente con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. "Art. 12 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 11, comma 1, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta', sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore del corso. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dagli agenti e assistenti tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.". "Art. 13 (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.". "Art. 14 (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.". "Art. 16 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. 2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli degli ispettori tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui al presente articolo, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 17 (Accesso ai ruoli degli ispettori tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.". "Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 5. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'articolo 4. 6. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, gli attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale o i diplomi di livello universitario che devono possedere i candidati, individuati secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 7. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 8. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. 9. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettore e sono destinati a frequentare un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. 10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice ispettore in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. 11. Il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.". "Art. 19 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 18, comma 9, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore del corso. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.". "Art. 20 (Promozione a ispettore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettore tecnico che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 18.". "Art. 21 (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.". "Art. 24 (Ruoli dei direttori tecnici). - 1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici. 2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a) (abrogata); b) direttore tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione; c) direttore tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore; d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.". "Art. 27 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati direttori tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 3. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.". Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici al e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. 4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e dei direttori tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.". "Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno. 2. (abrogato). 3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. 4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori. 6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il personale della carriera dei funzionari che espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del medesimo decreto. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".