Art. 39 Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Conservazione ed esibizione dei documenti»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.»; c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»; d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione».
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). - 1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. 1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'art. 2, comma 2,). Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi online accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'art. 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione. 3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».