Art. 39 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari
a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019,
a 59.477.109 euro per ciascuno degli  anni  dal  2020  al  2025  e  a
10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 
  a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a  5.000.000  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno; 
  b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2018,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
  c) quanto a 531.423 euro per l'anno  2018,  a  2.497.109  euro  per
l'anno 2019, a 5.327.109  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.