(Allegato A-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
                      Proroghe dell'accoglienza 
 
    1.  Il  periodo  di  accoglienza  puo'  essere  prorogato  previa
autorizzazione della Direzione centrale , per il tramite del Servizio
centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei
percorsi di  integrazione  in  scadenza,  adeguatamente  documentati,
ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti  da  motivi
di  salute,  adeguatamente  documentati,  nonche'  per  le  categorie
vulnerabili di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 142, e successive modificazioni. 
    2. Il periodo di accoglienza di cui  al  comma  1  puo',  con  le
medesime modalita', essere ulteriormente  prorogato  per  un  periodo
complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi
motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il
completamento dell'anno scolastico. 
    3. Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle  categorie
vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere
l'esplicita  indicazione  della   vulnerabilita',   corredata   dalla
pertinente   documentazione   o   dalla    relazione    sociale    di
accompagnamento. 
    4. In assenza di  autorizzazione  alla  proroga  da  parte  della
Direzione centrale, non sono riconosciute spese per  la  prosecuzione
dell'accoglienza.