Articolo 39 - Risoluzione delle controversie 1 Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, e' informato di ogni difficolta' nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta. 3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' istituire procedure di risoluzione che possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.