(Convenzione-art. 39)
 
  Articolo 39 - Risoluzione delle controversie 
 
  1	Il  Comitato  di  Follow-up   della   Convenzione,   in   stretta
collaborazione  con  i  pertinenti  comitati   intergovernativi   del
Consiglio   d'Europa,    e'    informato    di    ogni    difficolta'
nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione. 
  2	In caso di  controversia  tra  le  Parti  sull'interpretazione  o
l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di  pervenire
a una composizione  della  controversia  stessa  mediante  negoziato,
conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta. 
  3	Il Comitato dei Ministri del Consiglio  d'Europa  puo'  istituire
procedure di risoluzione che possono essere  utilizzate  dalle  Parti
coinvolte in una controversia qualora queste  ultime  approvino  tale
misura.