Art. 39. Congedi per le donne vittime di violenza 1. La dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dirigente che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla dirigente e' quello previsto per il congedo di maternita', dall'art. 44 (Congedi dei genitori). 4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 5. La dirigente puo' scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. 6. La dirigente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto). Il rapporto a impegno orario ridotto viene trasformato in rapporto di lavoro a impegno orario pieno, a richiesta della dirigente. 7. La dirigente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'azienda o ente di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dirigente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica, area e disciplinal. 8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 13, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le aziende ed enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del medesimo art. 10 Area IV e Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. 9. La dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, puo' chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno.