((Art. 39-ter 
 
 Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali 
 
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione  del
rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019,  per
un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data
del 31 dicembre 2019. 
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un  importo  non
superiore all'incremento dell'accantonamento al  fondo  anticipazione
di liquidita' effettuato in sede di  rendiconto  2019,  e'  ripianato
annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  un  importo   pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 
  3. Il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai  sensi  del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
  a)   nel   bilancio   di   previsione    2020-2022,    nell'entrata
dell'esercizio 2020 e'  iscritto,  come  utilizzo  del  risultato  di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita'
accantonato nel risultato  di  amministrazione  2019  e  il  medesimo
importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo
4 della missione 20 - programma 03 della spesa  dell'esercizio  2020,
riguardante  il  rimborso  dei  prestiti,  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
  b)  dall'esercizio  2021,  fino  al  completo  utilizzo  del  fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di  ciascun  esercizio  del
bilancio di previsione e' applicato il fondo  stanziato  nella  spesa
dell'esercizio precedente e nella  spesa  e'  stanziato  il  medesimo
fondo   al   netto   del   rimborso   dell'anticipazione   effettuato
nell'esercizio. 
  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel  fondo
anticipazione di liquidita' e' applicata al  bilancio  di  previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  recante
          "Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi  degli  enti  locali"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.