Art. 39 
 
Procedure   semplificate   per    le    pratiche    e    attrezzature
                         medico-radiologiche 
 
  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela
dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle
radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche
medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22,  comma  1  dello
stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio
dell'attivita', ((corredata del benestare)) dell'esperto qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima  verifica  di  cui
all'articolo 79, comma 1, lettera  b),  ((numeri  1)  e  2)  )),  del
medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  2. L'utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di
pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini
dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata  agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo  22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 ((del presente articolo))  e  restano
soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura
acquisisce agli atti. 
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee 
                1.  Le  regioni  e  le  province   autonome   possono
          attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi  e  di
          accreditamento,  aree  sanitarie   anche   temporanee   sia
          all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura,
          accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o  di  altri
          luoghi idonei, per  la  gestione  dell'emergenza  COVID-19,
          sino al termine dello stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti
          di  accreditamento  non  si  applicano  alle  strutture  di
          ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. 
                2.  Le  opere  edilizie  strettamente  necessarie   a
          rendere  le  strutture  idonee   all'accoglienza   e   alla
          assistenza per le finalita'  di  cui  al  comma  1  possono
          essere eseguite in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, delle leggi regionali,  dei  piani  regolatori  e  dei
          regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine  dello
          stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in
          data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1  agosto  2011,  n.  151.  Il
          rispetto  dei  requisiti  minimi  antincendio  si   intende
          assolto con l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori  possono  essere
          iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o
          della denunzia di inizio  di  attivita'  presso  il  comune
          competente. La presente disposizione si applica anche  agli
          ospedali, ai policlinici  universitari,  agli  istituti  di
          ricovero e cura a  carattere  scientifico,  alle  strutture
          accreditate ed autorizzate. 
                3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai  sensi
          del comma 1 dalle strutture sanitarie per  cause  di  forza
          maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19. 
                4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla
          concorrenza dell'importo di 50 milioni di  euro,  a  valere
          sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11  marzo
          1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma  555,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  nell'ambito  delle
          risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse  di
          cui al presente  comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga  alle
          disposizioni  legislative  che  stabiliscono  il   concorso
          provinciale al finanziamento di cui al citato  articolo  20
          della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla  base  delle  quote
          d'accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2019. In deroga  alle  disposizioni  di
          cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67, l'assegnazione dell'importo di cui  al  presente  comma
          avviene secondo la  tabella  di  cui  all'allegato  B,  che
          costituisce parte integrante del presente decreto. Con  uno
          o piu' decreti dirigenziali del Ministero della salute sono
          ammessi a finanziamento gli interventi di cui  al  presente
          articolo,  fino  a  concorrenza  degli   importi   di   cui
          all'allegato B; al conseguente trasferimento delle  risorse
          si provvede a  seguito  di  presentazione  da  parte  della
          Regione al Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli
          stati di avanzamento dei lavori." 
              Il Capo  VIII  (Protezione  sanitaria  dei  lavoratori)
          comprende gli articoli da 59 a 96 e il Capo IX  (Protezione
          sanitaria della popolazione) comprende gli articoli da 97 a
          114  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,   n.   230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  2009/71/Euratom  in   materia   di   sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari  e  2011/70/Euratom  in
          materia di gestione sicura del combustibile esaurito e  dei
          rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili)  e  sono
          pubblicati nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230: 
                "Art.22. Comunicazione preventiva di pratiche. 
                1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          3 della legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  e  successive
          modificazioni e fuori dei casi  per  i  quali  la  predetta
          legge   o   il   presente   decreto   prevedono   specifici
          provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere
          una  pratica,  comportante  detenzione   di   sorgenti   di
          radiazioni ionizzanti,  deve  darne  comunicazione,  trenta
          giorni  prima  dell'inizio  della  detenzione,  al  Comando
          provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del  Servizio
          sanitario   nazionale,   e,   ove   di   loro   competenza,
          all'Ispettorato provinciale del lavoro,  al  Comandante  di
          porto e all'Ufficio  di  sanita'  marittima,  nonche'  alle
          agenzie  regionali  e  delle  province  autonome   di   cui
          all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61, indicando i  mezzi  di  protezione  posti  in  atto.
          L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti  la  comunicazione
          preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 
                2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di  cui
          al comma 1 le pratiche in cui  le  sorgenti  di  radiazioni
          soddisfino  una  delle  condizioni  di  cui  alle   lettere
          seguenti: 
                  a) le quantita' di materie radioattive non superino
          in totale le soglie di esenzione determinate ai  sensi  del
          comma 5; 
                  b)  la  concentrazione  di  attivita'  di   materie
          radioattive per  unita'  di  massa  non  superi  le  soglie
          determinate ai sensi del comma 5; 
                  c) gli apparecchi  contenenti  materie  radioattive
          anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di
          cui alle lettere a)  o  b),  purche'  soddisfino  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                    1)  siano   di   tipo   riconosciuto   ai   sensi
          dell'articolo 26; 
                    2)  siano  costruiti   in   forma   di   sorgenti
          sigillate; 
                    3) in condizioni di  funzionamento  normale,  non
          comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi  punto
          della     superficie     accessibile      dell'apparecchio,
          un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1; 
                    4) le condizioni di eventuale  smaltimento  siano
          state specificate nel provvedimento  di  riconoscimento  di
          cui all'articolo 26; 
                  d) gli apparecchi elettrici, diversi da  quelli  di
          cui alla lettera  e),  che  soddisfino  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                    1)  siano   di   tipo   riconosciuto   ai   sensi
          dell'articolo 26; 
                    2) in condizioni di  funzionamento  normale,  non
          comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi  punto
          della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
          di dose superiore a 1 µSv h-1; 
                  e) l'impiego di qualunque  tipo  di  tubo  catodico
          destinato a fornire immagini visive, o di altri  apparecchi
          elettrici che funzionano con una differenza  di  potenziale
          non superiore a 30  kV,  purche'  cio',  in  condizioni  di
          funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1
          m  da  un  qualsiasi  punto  della  superficie  accessibile
          dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a  1  µSv
          h-1; 
                  f) materiali  contaminati  da  materie  radioattive
          risultanti  da  smaltimenti  autorizzati  che  siano  stati
          dichiarati  non  soggetti  a  ulteriori   controlli   dalle
          autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento. 
                3. I detentori delle sorgenti oggetto delle  pratiche
          di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31  dicembre
          1962, n. 1860, o il presente  decreto  prevedono  specifici
          provvedimenti   autorizzativi   devono   provvedere    alla
          registrazione delle sorgenti detenute, con  le  indicazioni
          della presa in carico e dello scarico delle stesse. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita',
          di concerto con i Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e  dell'interno,  sentita  l'ANPA,  sono
          stabiliti i modi, le condizioni  e  le  quantita'  ai  fini
          della registrazione delle materie radioattive, i modi e  le
          caratteristiche ai fini della registrazione delle  macchine
          radiogene. 
                5. Con il decreto di cui all'articolo  18,  comma  5,
          sono  determinate  le  quantita'  e  le  concentrazioni  di
          attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere
          a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche  di  cui
          al comma 1." 
              Si riporta il testo degli articoli 61, comma 2,  e  79,
          comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          230: 
                "Art. 61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti  e
          preposti. 
                1. Omissis 
                2.  I  datori  di  lavoro,  prima  dell'inizio  delle
          attivita' di cui  al  comma  1,  debbono  acquisire  da  un
          esperto qualificato di cui all'articolo  77  una  relazione
          scritta contenente  le  valutazioni  e  le  indicazioni  di
          radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal  fine
          i datori di lavoro  forniscono  all'esperto  qualificato  i
          dati,  gli  elementi  e  le  informazioni  necessarie.   La
          relazione costituisce il documento di cui  all'articolo  4,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          per  gli  aspetti  concernenti  i  rischi   da   radiazioni
          ionizzanti." 
                "Art. 79. Attribuzioni dell'esperto qualificato. 
                1.  L'esperto   qualificato,   nell'esercizio   della
          sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve: 
                  a) effettuare la valutazione di radioprotezione  di
          cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di  lavoro
          nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad
          esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); 
                  b)  effettuare  l'esame   e   la   verifica   delle
          attrezzature,  dei  dispositivi  e   degli   strumenti   di
          protezione, ed in particolare: 
                    1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il
          relativo benestare, dal punto di vista  della  sorveglianza
          fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi
          di esposizione, dell'ubicazione delle medesime  all'interno
          dello stabilimento in  relazione  a  tali  rischi,  nonche'
          delle  modifiche  alle  installazioni  le  quali  implicano
          rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della
          tipologia delle sorgenti; 
                    2) effettuare la prima  verifica,  dal  punto  di
          vista della sorveglianza fisica, di nuove  installazioni  e
          delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 
                    3) eseguire la verifica periodica  dell'efficacia
          dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; 
                    4) effettuare la verifica periodica  delle  buone
          condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; 
                    c)  effettuare  una  sorveglianza  ambientale  di
          radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; 
                    d) procedere alla valutazione delle dosi e  delle
          introduzioni di radionuclidi  relativamente  ai  lavoratori
          esposti; 
                    e)   assistere,   nell'ambito    delle    proprie
          competenze,  il  datore  di  lavoro  nell'individuazione  e
          nell'adozione  delle  azioni  da  compiere   in   caso   di
          incidente." 
              Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  187  recante
          "Attuazione della direttiva  97/43/Euratom  in  materia  di
          protezione sanitaria delle persone contro i pericoli  delle
          radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni  mediche"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2000, n. 157, S.O.