Art. 39 Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche 1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attivita', ((corredata del benestare)) dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), ((numeri 1) e 2) )), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 ((del presente articolo)) e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. 3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: "Art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee 1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. 2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. 3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19. 4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o piu' decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori." Il Capo VIII (Protezione sanitaria dei lavoratori) comprende gli articoli da 59 a 96 e il Capo IX (Protezione sanitaria della popolazione) comprende gli articoli da 97 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili) e sono pubblicati nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230: "Art.22. Comunicazione preventiva di pratiche. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti: a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1; 4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26; d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1; e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1; f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento. 3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene. 5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche di cui al comma 1." Si riporta il testo degli articoli 61, comma 2, e 79, comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230: "Art. 61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. 1. Omissis 2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti." "Art. 79. Attribuzioni dell'esperto qualificato. 1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve: a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; 4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente." Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 recante "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2000, n. 157, S.O.