Art. 39 
 
             Semplificazioni della misura Nuova Sabatini 
 
  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole "In caso  di  finanziamento  di  importo  non  superiore  a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica  soluzione",
sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di  importo
non superiore a  200  mila  euro,  il  contributo  viene  erogato  in
un'unica soluzione.". 
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo.".