Art. 390. 
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli  di  studio  post-secondari
   rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea. 
 
  1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli  di  studio
rilasciati  dalla  scuola   europea   di   Lussemburgo   e   per   il
riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le  disposizioni
statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3  gennaio  1960  n.
102 e le loro successive modificazioni. 
  2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi  della  Comunita'
si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile  1962
reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n.  577  e  loro
successive modificazioni. 
  3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115,  il
Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi
previste, sul riconoscimento dei titoli di  formazione  professionale
che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria e artistica, compresi i  conservatori  e  le
accademie. 
  4. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina  a  livello
comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e  professionali
si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  3,  del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
 
          Note all'art. 390:
             - La legge n.  102/1960  reca:  Ratifica  ed  esecuzione
          dello  statuto  della Scuola europea, firmato a Lussemburgo
          il 12 aprile 1957.
             - La legge n. 577/1965 reca: Ratifica ed esecuzione  del
          Protocollo  concernente  la  creazione  di  Scuole europee,
          firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.
             - La legge n. 115/1992 reca: Attuazione della  direttiva
          n.      89/48/CEE   relativa  ad  un  sistema  generale  di
          riconoscimento dei  diplomi  di  istruzione  superiore  che
          sanzionano formazioni professionali di una durata minima di
          tre anni.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  37, comma 3, del
          D.Lgs. n.  29/1993 (Razionalizzazione della  organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'articolo  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
             "Art. 37. (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della  Comunita'  europea). - (Omissis). 3. Nei casi in cui
          non sia intervenuta una disciplina di livello  comunitario,
          all'equiparazione  dei  titoli di studio e professionali si
          provvede con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
          Minsitri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
          eguale  procedure si stabilisce la equivalenza tra i titoli
          accademici e di servizio rilevanti ai fini  dell'ammissione
          al concorso e della nomina".