(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 391)
                 Art. 391. (Art. 78 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  I recipienti e i colli che contengono materie del 1° e del  3°  non
debbono subire urti e devono essere sistemati sui veicoli in modo che
non possano ne' rovesciarsi ne' cadere, ne' spostarsi in alcun rondo. 
  E' vietato impiegare materiali facilmente infiammabili per  stivare
i colli sui veicoli. 
  E' vietato penetrare nei veicoli con apparecchi di illuminazione  a
fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna
superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 
  E' vietato fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei
colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in  sosta  e
all'interno dei veicoli.