Art. 391. 
     Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale 
  1.  Il  diploma  di  baccellierato   internazionale,   riconosciuto
dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e'
riconosciuto altresi' nella  Repubblica  italiana  quale  diploma  di
istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le
condizioni previste dal presente articolo. 
  2. Ai fini dell'iscrizione alle  universita'  e  agli  istituti  di
istruzione superiore, il diploma di baccellierato  internazionale  e'
equipollente  ai  diplomi  finali  rilasciati   dagli   istituti   di
istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.  Qualora  tra
gli esami superati per il conseguimento non sia  compreso  quello  di
lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento  di
una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita'  sono
stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche. 
  3.  Il  diploma  di  baccellierato  internazionale,  per  avere  il
riconoscimento previsto dai commi  1  e  2,  deve  essere  conseguito
presso  i  collegi  del  Mondo  Unito  o  presso  altre   istituzioni
scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' e'  accertata  con
la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. 
  4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla  base  di  criteri
precedentemente fissati  su  parere  del  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco,  da  aggiornare
ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e
quelle istituzioni  scolastiche  italiane  e  straniere  che  abbiano
ottenuto il riconoscimento da  parte  dell'Ufficio  del  bacellierato
internazionale con sede in Ginevra e che  dimostrino,  attraverso  la
documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate
ed ai requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente
impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di  baccellierato
internazionale. 
  5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede
del collegio o dell'istituzione, precisa  le  affinita'  dei  diplomi
rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano. 
  6.  L'iscrizione  e'  disposta  con  decreto  del  Ministero  della
pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle
affinita',  il  parere  del  Consiglio   nazionale   della   pubblica
istruzione. 
  7. L'iscrizione nell'elenco puo' essere  sospesa  o  revocata,  con
decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione,  quando  sia
stata accertata la sopravvenuta mancanza  di  uno  dei  requisiti  di
idoneita', o quando risultino  violazioni  delle  disposizioni  delle
leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale o didattico. 
  8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  102,  e'  iscritto
nell'elenco di cui al comma  4  senza  l'osservanza  della  procedura
relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso  articolo.
Al predetto collegio si  applica  quanto  disposto  dal  comma  7  in
materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione. 
  9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 352 e seguenti  e  nell'articolo
366. 
 
          Nota all'art. 391:
             - Il D.P.R. n. 102/1978 istituisce  l'Universita'  degli
          studi  di  Udine. I suoi articoli 46 e 47, nell'autorizzare
          la realizzazione in Duino-Aurisina di un  collegio  facente
          parte  dell'organizzazione  mondiale  dei collegi del Mondo
          Unito, riconoscono, a  tutti  gli  effetti  giuridici,  gli
          studi in esso compiuti e i titoli rilasciati.