Art. 392. (Art. 78 del Testo Unico) GENERALITA' Per il trasporto degli oli minerali e carburanti si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 352 al 377 e dal 392 al 396; nonche', in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, e 12 maggio 1937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1937.