(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 393)
Art. 393. (Art. 78 del Testo Unico)
VEICOLI
I colli contenenti liquidi del 1°, 2° e 3°, aldeide acetica,
acetone o miscele d'acetone (5°) devono essere caricati su veicoli
scoperti.