Art. 395. 
                          Funzione docente 
 
  1. La funzione  docente  e'  intesa  come  esplicazione  essenziale
dell'attivita' di trasmissione  della  cultura,  di  contributo  alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei  giovani  a
tale  processo  e  alla  formazione  umana  e  critica   della   loro
personalita'. 
  2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a  svolgere
il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre  attivita'
connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti  inerenti
alla  natura  dell'attivita'  didattica  e  della  partecipazione  al
governo della comunita' scolastica. 
  In particolare essi: 
    a) curano il proprio  aggiornamento  culturale  e  professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; 
    b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte; 
    c) partecipano  alla  realizzazione  delle  iniziative  educative
della scuola, deliberate dai competenti organi; 
    d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi; 
    e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti.