Art. 396. 
                         Funzione direttiva 
 
  1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e  di
coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto;  a  tal  fine
presiede  alla  gestione  unitaria  di  dette  istituzioni,  assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed  esercita
le  specifiche  funzioni  di  ordine   amministrativo,   escluse   le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato,  che
non implichino assunzione di responsabilita' proprie  delle  funzioni
di ordine amministrativo. 
  2. In particolare, al personale direttivo spetta: 
    a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; 
    b) presiedere  il  collegio  dei  docenti,  il  comitato  per  la
valutazione del servizio dei docenti,  i  consigli  di  intersezione,
interclasse, o di  classe,  la  giunta  esecutiva  del  consiglio  di
circolo o di istituto; 
    c) curare l'esecuzione delle  deliberazioni  prese  dai  predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; 
    d) procedere alla formazione delle  classi,  all'assegnazione  ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,  sulla  base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o  d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti; 
    e) promuovere  e  coordinare,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento, insieme con  il  collegio  dei  docenti,  le  attivita'
didattiche, di sperimentazione e  di  aggiornamento  nell'ambito  del
circolo o dell'istituto; 
    f) adottare o proporre, nell'ambito della propria  competenza,  i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del  personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario; 
    g)  coordinare  il  calendario  delle  assemblee  nel  circolo  o
nell'istituto; 
    h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica  nelle  sue
articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali  che  hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con  gli  organi  del
distretto scolastico; 
    i) curare i rapporti con gli specialisti che  operano  sul  piano
medico e socio-psico-pedagogico; 
    l) curare l'attivita' di esecuzione delle normative giuridiche  e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti,  ivi  compresi  la
vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  scolastico,   l'ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario  e
del calendario, la  disciplina  delle  assenze,  la  concessione  dei
congedi  e  delle  aspettative,  l'assunzione  dei  provvedimenti  di
emergenza e di quelli richiesti  per  garantire  la  sicurezza  della
scuola. 
  3. Il direttore didattico, sulla base  di  quanto  stabilito  dalla
programmazione  dell'azione  educativa,  dispone  l'assegnazione  dei
docenti alle classi di  ciascuno  dei  moduli  organizzativi  di  cui
all'articolo 121 del presente  testo  unico  e  l'assegnazione  degli
ambiti  disciplinari  ai  docenti,  avendo  cura  di   garantire   le
condizioni  per  la  continuita'  didattica,  nonche'   la   migliore
utilizzazione delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali,
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo. 
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed  alle  direttrici  e
vicedirettrici  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  con  gli
adattamenti resi  necessari  dall'organizzazione  e  dalle  finalita'
proprie di dette istituzioni. 
  5. In caso di assenza o di impedimento del  titolare,  la  funzione
direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico  o
dal preside tra  i  docenti  eletti  ai  sensi  dell'articolo  7  del
presente testo unico.