Art. 399. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono formare oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo, le materie del 2°-a), del 12° e del 13°. Le materie del 2°-a) devono essere trasportate con veicoli coperti o tendonati, lo zolfo compresso in pani puo' tuttavia essere trasportato con veicoli scoperti non tendonati. La materia del 12° deve essere trasportata in veicoli coperti con cassone metallico o in veicoli tendonati con cassone metallico e tendone non infiammabile. La materia del 13° deve essere trasportata in veicoli coperti a cassone metallico o in veicoli tendonati con tendone non infiammabile e aventi o un cassone metallico o un tendone a tessuto fitto steso sul pianale.