Art. 399. 
                          Accesso ai ruoli 
 
  1. L'accesso ai ruoli del personale docente della  scuola  materna,
elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i  licei  artistici  e  gli
istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per  titoli  ed  esami  e
mediante concorsi per soli titoli; a  ciascun  tipo  di  concorso  e'
assegnato annualmente il  50  per  cento  dei  posti  destinati  alle
procedure concorsuali. 
  2. L'indizione dei concorsi  e'  subordinata  alla  previsione  del
verificarsi,   nel   triennio   di   riferimento,   di   un'effettiva
disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento,  tenuto  conto
di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1,  per  le  nuove
nomine, nonche' del numero  dei  passaggi  di  cattedra  o  di  ruolo
attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel  caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita
e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno  ad  aggiungersi  a
quelli assegnati al parallelo concorso per  titoli;  analogamente  si
provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva. 
  3. All'indizione dei concorsi  per  titoli  ed  esami  provvede  il
Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per
quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti,
le prove di esame o l'intera procedura dei  concorsi  per  titoli  ed
esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali  e  provinciali
indicate dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  all'atto  della
fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora,  in  ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si ponga  l'esigenza  di  contenere
gli oneri relativi al funzionamento delle  commissioni  giudicatrici,
il  Ministero  della  pubblica  istruzione   dispone   l'aggregazione
territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o  il
sovrintendente scolastico regionale che  deve  curare  l'espletamento
dei concorsi cosi' accorpati. Per analoghe esigenze  di  contenimento
delle spese e per garantire la copertura, con  personale  docente  di
ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero
della pubblica istruzione puo' indire  concorsi  su  base  regionale,
indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che
e' chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato. 
  4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero
della  pubblica  istruzione.  I  Provveditori   agli   studi   curano
l'espletamento dei concorsi per soli titoli di accesso ai  ruoli  del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. 
  5. I bandi relativi al personale educativo,  al  personale  docente
della scuola materna e della scuola  elementare,  fissano,  oltre  ai
posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni  speciali,  da
conferire  agli  aspiranti   che,   in   possesso   dei   titoli   di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.