Art. 4.
                             (Sanzioni)
1.  Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza
averne  dato  comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in
assenza  dei  requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei
mesi  a  quattro  anni  e con la multa da lire quattro milioni a lire
venti  milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita'
prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma  2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del
10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per
l'accertamento  delle  violazioni  previste  dal presente comma e per
l'irrogazione  delle  relative  sanzioni si applicano le disposizioni
del  testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e
successive modificazioni.
3.  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
24  novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non e' ammesso
il  pagamento  in  misura  ridotta  previsto  dall'articolo  16 della
medesima legge.
 
          Note all'art. 4:
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1988, n. 148, e' il seguente:
              "Approvazione  del  testo  unico delle norme in materia
          valutaria".
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca "Modifiche al
          sistema penale".