Art. 4. (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.
Note all'art. 4: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' il seguente: "Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca "Modifiche al sistema penale".