Art. 4
                        Accesso alla carriera

  1.  Alla  carriera  prefettizia  si accede dalla qualifica iniziale
mediante  pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina
a prefetto.
  2.  Al  concorso  sono  ammessi  i  candidati in possesso di laurea
specialistica.  Con  regolamento  da emanare con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  indicati  la  classe  di  appartenenza  dei  corsi di studio ad
indirizzo   giuridico,   economico   e   storico-sociologico  per  il
conseguimento  della laurea specialistica prescritta per l'ammissione
al  concorso,  nonche'  i  diplomi di laurea, utili ai medesimi fini,
rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima del suo
adeguamento  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  95, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  e  delle  sue disposizioni attuative. Con lo
stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione
per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali,
le  prime  in  numero  non  inferiore  a  quattro,  le  modalita'  di
svolgimento   del   concorso,   di   composizione  della  commissione
giudicatrice  e di formazione della graduatoria, e sono individuati i
diplomi  di  specializzazione  ed  i  titoli  di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
  3.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesta  la cittadinanza
italiana,  un'eta'  non  superiore a quella stabilita dal regolamento
adottato  ai  sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta
prescritte   ai   sensi   dell'articolo  36,  comma  6,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  4.  Nel  concorso  il  dieci  per  cento  dei posti e' riservato ai
dipendenti   dell'amministrazione   civile   dell'interno  inquadrati
nell'area  funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli
specifici  fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma
2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale
per  il  cui  accesso  e'  richiesto  il possesso di uno dei medesimi
titoli  di  studio.  I  posti  riservati  non utilizzati a favore dei
candidati interni sono conferiti agli idonei.
  5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 17,
          comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127 (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo):
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
              "95.  L'ordinamento  degli  studi  dei corsi di diploma
          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli
          articoli  2,  3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e'
          disciplinato dagli Atenei, con le modalita' di cui all'art.
          11,  commi  1  e  2, della predetta legge, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati  per  aree omogenee, la durata, anche in deroga a
          quanto  previsto  dagli  articoli  2,  3  e  4  della legge
          19 novembre  1990,  n.  341, e successive modificazioni, ed
          anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
          svolto,  l'eventuale  serialita'  dei  predetti corsi e dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo   conto   degli   sbocchi   occupazionali  e  della
          spendibilita'   a   livello   internazionale,   nonche'  la
          previsione  di  nuove  tipologie di titoli rilasciati dalle
          universita',   in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati  dall'art.  1  della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  in  corrispondenza  di  attivita' didattiche di base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II,  del titolo III, del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36,  comma  6, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
          vedasi nelle note all'art. 1):
              "6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".