Art. 4.
(( 1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri
reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la
separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia
cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri
titoli, sarebbe rimesso in liberta'".
1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi
previste dall'articolo 533, comma 3-bis".))
2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei
procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso
il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
(( 2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su
richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione
della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta
giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri
incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del
tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.".))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di
procedura penale come modificato dal decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
19 gennaio 2001, n. 4:
"Art. 533 (Condanna dell'imputato). - 1. Se l'imputato
risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice
pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e
l'eventuale misura di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda piu' reati, il giudice
stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina
la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei
casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato
delinquente o contravventore abituale o professionale o per
tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la
sospensione condizionale della pena o la non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale,
provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se
connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel
pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti
anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno
dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e,
per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli,
sarebbe rimesso in liberta'.".
- Si riporta il testo dell'art. 523 del codice di
procedura penale come modificato dal decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
19 gennaio 2001, n. 4:
"Art. 523 (Svolgimento della discussione). - 1.
Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e
successivamente i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano
le rispettive conclusioni anche in ordine alle ipotesi
previste dall'art. 533, comma 3-bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che
devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento
dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni
divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti
private possono replicare; la replica e' ammessa una sola
volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente
necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere,
a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non puo' essere interrotta per
l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta
necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a
norma dell'art. 507.".
- Si riporta il testo dell'art. 544 del codice di
procedura penale come modificato dal decreto-legge 24
novembre 2000, n.341 e dalla relativa legge di conversione
19 gennaio 2001, n. 4.
"Art. 544 (Redazione della sentenza). - 1. Conclusa la
deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il
dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione
dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e'
fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede
non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa per il numero delle parti o per
il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se
ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine
previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un
termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo
giorno da quello della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma
3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione
per ciascuno dei procedimenti separati, accordando
precedenza alla motivazione della condanna degli imputati
in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di
cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 154 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
19 gennaio 2001, n. 4:
"Art. 154 (Redazione non immediata dei motivi della
sentenza). - 1. Nei casi previsti dall'art. 544, commi 2 e
3, del codice, il presidente provvede personalmente alla
redazione della motivazione o designa un estensore tra i
componenti del collegio.
2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al
presidente il quale, se sorgono questioni sulla
motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare
un altro estensore.
3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal
presidente, e' consegnata alla cancelleria per la
formazione dell'originale.
4. Il presidente e l'estensore, verificata la
corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la
sentenza.
4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo'
prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve
procedere alla redazione della motivazione, i termini
previsti dall'art. 544, comma 3, del codice, per una sola
volta e per un periodo massimo di novanta giorni,
esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri
incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il
presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e'
data comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura.".