Art. 4.
              Le procedure di selezione dei beneficiari
  1.  Per  gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di
laurea,  i  benefici  sono  attribuiti agli studenti che presentino i
requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, anche
se  richiesti  di  specifici  obblighi  formativi  di  cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di
merito  per  l'accesso  ai  benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
  2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di
laurea  specialistica  a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli
studenti   che   presentino  i  requisiti  relativi  alla  condizione
economica  di  cui all'art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6,
comma  2,  del  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509. I requisiti di
merito  per  l'accesso  ai  benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
  3.  Per  gli  iscritti  al  primo  anno degli altri corsi di laurea
specialistica,   i   benefici   sono  attribuiti  agli  studenti  che
presentino  i  requisiti  relativi  alla  condizione economica di cui
all'art.  5,  ammessi  ai  corsi  secondo  le  modalita' previste dai
rispettivi  ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509,  e  che  abbiano ottenuto il
riconoscimento  di  almeno  150  crediti.  I  requisiti di merito per
l'accesso  ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
  4.  Per  gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che
presentino  i  requisiti  relativi  alla  condizione economica di cui
all'art.  5,  ammessi  ai  corsi  secondo  le  modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti didattici.
  5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti
i  corsi,  ad  eccezione  di  quelli  di laurea specialistica a ciclo
unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto
viene  mantenuto  esclusivamente  sulla  base  dei  criteri di merito
definiti  dall'art.  6  e  dell'ammissione a ciascun anno di corso da
parte   della   rispettiva   universita'   di   appartenenza,   senza
un'ulteriore  autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli
iscritti   agli   anni  successivi  al  primo  dei  corsi  di  laurea
specialistica  a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico
precedente,  il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei
criteri  di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno
di corso da parte della rispettiva universita' di appartenenza, senza
un'ulteriore   autocertificazione  delle  condizioni  economiche,  ad
eccezione  della concessione dei benefici per il quarto anno di corso
per  il  quale  e' prevista anche una nuova valutazione dei requisiti
relativi  alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli
anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli
articoli 5 e 6.
  6.  Le  disposizioni  del  comma precedente si applicano anche agli
studenti  iscritti  a  corsi  attivati  prima dell'applicazione delle
disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509, e di
conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell'anno
accademico 2000/01.
  7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base
delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  a tutti gli studenti idonei al loro
conseguimento,  puo' procedere alla definizione di graduatorie per la
loro concessione sulla base delle seguenti modalita':
    a)  per  gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i
corsi,   attraverso  l'approvazione  di  un'unica  graduatoria  degli
idonei,  senza  alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine
crescente  sulla  base  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente di cui all'art. 5;
    b)  per  gli  studenti  iscritti agli anni successivi al primo di
tutti  i  corsi,  attraverso l'approvazione di graduatorie di merito,
senza  un'ulteriore  verifica delle condizioni economiche, sulla base
dei  criteri  definiti  dall'art.  6,  sulla base di metodologie che,
tenendo  conto  del  numero  di crediti e delle votazioni conseguite,
permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale
degli  studenti;  nell'impossibilita'  di  utilizzare tali metodi, e'
individuato  un  numero  minimo di benefici per ciascuna classe e per
ciascun   anno   di  corso,  al  fine  di  assicurare  un'equilibrata
distribuzione  dei  benefici.  In  caso  di  parita'  di  merito,  la
posizione   in   graduatoria  e'  determinata  con  riferimento  alla
condizione economica.
  8.  Le  regioni,  le  province  autonome  e le universita', per gli
interventi  di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli
studenti  sulla  base della loro provenienza, tenendo conto anche dei
tempi  di  percorrenza  dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la
seguente tipologia:
    a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante
la sede del corso di studio frequentato;
    b) studente   pendolare,  residente  in  luogo  che  consente  il
trasferimento   quotidiano   presso   la  sede  del  corso  di  studi
frequentato;  le  regioni, le province autonome e le universita', per
gli   interventi   di   rispettiva  competenza,  possono  considerare
pendolari  anche  studenti  residenti nel comune nel quale ha sede il
corso  di  studio  frequentato, in relazione a particolari distanze o
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
    c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede
del  corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo
oneroso   nei   pressi   di   tale  sede,  utilizzando  le  strutture
residenziali  pubbliche  o  altri  alloggi  di  privati o enti per un
periodo  non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in
luogo  distante  dalla  sede  del corso prenda alloggio nei pressi di
tale sede a titolo non oneroso e' considerato studente pendolare.
  9.  Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita'
curano  una  ampia  pubblicizzazione  dei  servizi e degli interventi
offerti  agli  studenti  con particolare riguardo per le attivita' di
diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi
per  l'attribuzione  dei  benefici di cui all'art. 2, comma 1, devono
essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza.
  10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate
dalle  informazioni  relative alle condizioni economiche e di merito,
nonche'  all'alloggio  di cui al comma 8, lettera c), sono presentate
dagli  studenti  avvalendosi  della facolta' di autocertificazione ai
sensi  dal  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita' delle
autocertificazioni  prodotte  dagli studenti per gli aspetti relativi
alla  condizione  economica.  A  tal  fine gli organismi regionali di
gestione  e le universita' possono usare il metodo della verifica con
controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per
cento  degli  idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non
destinati  alla  generalita'  degli  studenti.  Tali  controlli  sono
effettuati  sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano
presentato  la  autocertificazione della condizione economica sia per
quelli  che  abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei
criteri  di  merito,  ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo.
Nell'espletamento  di  tali  controlli  gli  organismi  regionali  di
gestione  e  le  universita' possono richiedere idonea documentazione
atta   a   dimostrare  la  completezza  e  la  veridicita'  dei  dati
dichiarati,  anche  al fine della correzione di errori materiali o di
modesta entita'.
  11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4,
comma  6, e successive modificazioni ed integrazioni, le universita',
le  regioni,  le  province  autonome e gli organismi regionali per il
diritto  allo  studio  procedono al controllo della veridicita' della
situazione  familiare  dichiarata  e  confrontano i dati reddituali e
patrimoniali  dichiarati  dai beneficiari degli interventi con i dati
in  possesso  del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il
Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi
dall'emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo,
che prevede i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati
con  sistemi  automatizzati  tra  gli  enti  interessati, nonche' per
l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita
ai  sensi  del  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.
  12.  I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi  devono  essere stabiliti (anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per
i  servizi  abitativi  ed  entro  l'inizio  dei corsi per le borse di
studio  con  la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle
autocertificazioni rese dagli studenti.
  13.  Entro  due  mesi  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie,  e
comunque  entro  e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi
ed   in   denaro   e   dei   prestiti   d'onore.   In  considerazione
dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data e' posticipata
al  31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
dei  corsi  di  laurea  e  di  laurea  specialistica, la seconda rata
semestrale  della  borsa  e'  erogata  entro e non oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
  14.   Entro  un  mese  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  e'
garantito  il  servizio  abitativo agli studenti beneficiari entro il
limite  massimo  degli  alloggi  effettivamente  a disposizione degli
organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con
strutture  private  a  carattere provvisorio sino alla fruibilita' di
tali alloggi.
  15.  Al  fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi
precedenti,  i  controlli  e  le  verifiche  sulla  veridicita' delle
autocertificazioni  degli  studenti  possono  essere  eseguiti  anche
successivamente alla erogazione dei benefici.
  16.   A   partire  dall'anno  accademico  2001/2002,  il  Ministero
predispone,  presso  il proprio sito web, un'applicazione informatica
che,  in  correlazione  alle procedure per le preiscrizioni, consenta
agli  studenti  di  verificare  la  propria  condizione di idoneita',
relativamente  alla  condizione  economica per l'accesso ai benefici,
stabilendo  specifiche  connessioni  con i siti web, ove disponibili,
delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di
gestione.   Sul   medesimo  sito  web  il  Ministero  rende  note  le
percentuali  di  copertura  delle  domande  di  borsa di studio degli
studenti  idonei  per  l'anno  accademico precedente al conseguimento
della borsa di studio per ciascuna sede.
  17.  Gli  organismi  regionali  di gestione possono realizzare, con
propri fondi e modalita', forme di collaborazione degli studenti alle
attivita'  connesse  ai  propri  servizi, attingendo alle graduatorie
predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli
studenti  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora
tale  graduatoria  sia  esaurita  o  non  disponibile  gli  organismi
regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse
di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei
non beneficiari.
  18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita'
concordano  le  modalita'  per la reciproca informazione in ordine ai
dati   ed  alle  notizie  relative  agli  adempimenti  di  rispettiva
competenza,  nonche'  per  la  definizione di procedure comuni per la
concessione  dei benefici di cui al presente decreto e la concessione
degli   esoneri   dalla   tassa   di   iscrizione  e  dai  contributi
universitari.    In    particolare,    le    universita'   comunicano
tempestivamente  alle  regioni  ed  alle  province  autonome  i  dati
necessari alla valutazione del merito di cui all'art. 6.