Art. 4. Le procedure di selezione dei beneficiari 1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva universita' di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva universita' di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale e' prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6. 6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell'anno accademico 2000/01. 7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, puo' procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalita': a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 5; b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un'ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall'art. 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell'impossibilita' di utilizzare tali metodi, e' individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parita' di merito, la posizione in graduatoria e' determinata con riferimento alla condizione economica. 8. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia: a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato; b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso e' considerato studente pendolare. 9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita' curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attivita' di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza. 10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche' all'alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di gestione e le universita' possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo. Nell'espletamento di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le universita' possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'. 11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le universita', le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al controllo della veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonche' per l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269. 12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. 13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi ed in denaro e dei prestiti d'onore. In considerazione dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data e' posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa e' erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilita' di tali alloggi. 15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici. 16. A partire dall'anno accademico 2001/2002, il Ministero predispone, presso il proprio sito web, un'applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneita', relativamente alla condizione economica per l'accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli studenti idonei per l'anno accademico precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede. 17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalita', forme di collaborazione degli studenti alle attivita' connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari. 18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita' concordano le modalita' per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonche' per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le universita' comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'art. 6.