Art. 4 (R)
        Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

  1.  La  dichiarazione  di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta
dal   pubblico   ufficiale  previo  accertamento  dell'identita'  del
dichiarante.  Il  pubblico  ufficiale attesta che la dichiarazione e'
stata  a  lui  resa  dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
  2.   La  dichiarazione  nell'interesse  di  chi  si  trovi  in  una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato
di  salute,  e'  sostituita  dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione  dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua  assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)