Art. 4. 
                (Promozione dei diritti del turista) 
 
1.  La  Carta  dei  diritti  del  turista,  redatta   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in  almeno  quattro
lingue, sentite le organizzazioni  imprenditoriali  e  sindacali  del
settore turistico, nonche' le associazioni nazionali  di  tutela  dei
consumatori contiene: 
a) informazioni sui  diritti  del  turista  per  quanto  riguarda  la
fruizione  di  servizi  turistico-ricettivi,  ivi   compresi   quelli
relativi  alla  nautica  da  diporto,  comunque   effettuata,   sulle
procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per
i  casi  di  inadempienza  contrattuale  dei  fornitori  dell'offerta
turistica; 
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di
godimento  a  tempo  parziale  dei  beni  immobili   a   destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),  del
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
ottobre 1994; 
c)  notizie  sui  sistemi  di  classificazione  esistenti   e   sulla
segnaletica; 
d) informazioni sui diritti del turista quale  utente  dei  mezzi  di
trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  delle  autostrade  e  dei
servizi di trasporto su gomma; 
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente
delle agenzie di viaggio e turismo,  dei  viaggi  organizzati  e  dei
pacchetti turistici; 
f)   informazioni   sulle   polizze   assicurative,   sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali; 
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le
relative competenti associazioni; 
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto  e  tutela
del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; 
i) informazioni concernenti gli usi e  le  consuetudini  praticati  a
livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza  con  la
valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita'  del  sistema
turistico. 
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b)  del  comma  1
del presente articolo, al decreto legislativo  9  novembre  1998,  n.
427, di  attuazione  della  direttiva  94/47/CE,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) la lettera d) del comma 1  dell'articolo  1  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o  per  uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto"; 
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la
forma giuridica di  societa'  di  capitali  ovvero  con  un  capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a  prestare
fidejussione  bancaria  o  assicurativa  a  garanzia  della  corretta
esecuzione del contratto. 
2. Il venditore e' in ogni caso  obbligato  a  prestare  fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del  contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione  nel  contratto  a
pena di nullita'. 
4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono   imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore". 
3. Le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  costituiscono  le
commissioni  arbitrali  e  conciliative  per  la  risoluzione   delle
controversie tra imprese  e  tra  imprese  e  consumatori  ed  utenti
inerenti la  fornitura  di  servizi  turistici.  E'  fatta  salva  la
facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di
controversie  con  le  imprese   turistiche,   di   avvalersi   delle
associazioni dei consumatori. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il  decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n.  427,
          recante  "Attuazione  della direttiva 94/47/CEE concernente
          la  tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
          relativi  all'acquisizione  di  un  diritto  di godimento a
          tempo  parziale  di  beni  immobili"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          legislativo  n.  427/1998,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) "contratto  : uno o piu' contratti della durata di
          almeno  tre  anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
          globale,  si  costituisce,  si trasferisce o si promette di
          costituire  o trasferire, direttamente o indirettamente, un
          diritto  reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il
          godimento  su  uno  o  piu'  beni  immobili, per un periodo
          determinato  o determinabile dell'anno non inferiore ad una
          settimana;
                b) "venditore  :  la  persona fisica o giuridica che,
          nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce,
          trasferisce  o  promette  di  costituire o di trasferire il
          diritto  oggetto  del contratto; al venditore e' equiparato
          ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a
          qualsiasi    titolo,    promuove    la   costituzione,   il
          trasferimento  o  la  promessa di trasferimento del diritto
          oggetto del contratto;
                c) "acquirente  :  la  persona fisica, che non agisce
          nell'ambito  della  sua  attivita' professionale, in favore
          della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di
          costituire   o   di   trasferire  il  diritto  oggetto  del
          contratto:
                d) "bene   immobile   :   un   immobile,   anche  con
          destinazione   alberghiera,   o  parte  di  esso,  per  uso
          abitazione    e    per    uso   alberghiero   o   per   uso
          turistico-ricettivo,  su  cui  verte il diritto oggetto del
          contratto.".
              - La   legge   29 dicembre   1993,   n.   580,  recante
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura"  e' pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
          1994.
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  4,  lettera a) della
          citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' il seguente:
              "4.  Le  camere  di  commercio singolarmente o in forma
          associata possono tra l'altro:
                a) promuovere    la   costituzione   di   commissioni
          arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
          controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
          utenti".